Società

Smart working: scatta la proroga fino al 31 marzo 2022

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Per lo smart working nuova proroga fino al 31 marzo 2022, ossia fino a quando ci sarà lo stato di emergenza in Italia causa Covid-19. E’ stato il decreto legge n. 221/2021 a prorogare lo stato di emergenza dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022, e con esso alcune misure speciali legate al Covid-19.

Proroga Smart working: ecco fino a quando

Il provvedimento in particolate ha esteso la possibilità di ricorrere allo smart working con modalità semplificate, ossia senza l’accordo individuale tra azienda e singolo dipendente e con notifica telematica e massiva al ministero del lavoro.

Inoltre si è deciso anche che i  genitori di figli under 14 con loro conviventi, in caso di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza, o di quarantena o di infezione da Covid, potranno fruire di:

  • congedi retribuiti,
  • astensione dal lavoro non retribuita per figli dai 14 e fino a 16 anni,
  • congedi a fronte di figli con handicap grave indipendentemente dall’età di questi ultimi.

Si tratta delle misure introdotte dall’articolo 9 del Dl 146/2021 con efficacia dall’inizio dell’attuale anno scolastico e fino al 31 dicembre.

Potranno continuare a svolgere di norma l’attività in smart working i lavoratori fragili, anche con adibizione a mansioni diverse ma uguale inquadramento, fino all’adozione di un decreto ministeriale che individuerà “le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile”.

Green pass sui luoghi di lavoro

A partire dal 1° febbraio 2022 la durata del Green Pass passa da nove a sei mesi. In particolare La certificazione verde COVID-19, ha una validità di sei mesi dalla data di

  • completamento del ciclo vaccinale primario ed è rilasciata automaticamente all’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del predetto ciclo
  • somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario
  • avvenuta guarigione nei casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.