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Imu, Iva e imposta di soggiorno, ecco le nuove scadenze del Fisco

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Dalla dichiarazione Imu a quella per l’imposta di soggiorno fino all’autodichiarazione per gli aiuti Covid e alla comunicazione dati della liquidazione Iva: sono queste le scadenze fiscali che slittano dopo il via libera da parte del Consiglio dei ministri al nuovo decreto sulle semplificazioni fiscali. Nel provvedimento, il Consiglio dei Ministri guidato da Mario Draghi ha dedicato un ampio capitolo al nuovo calendario fiscale. Vediamo nel dettaglio tutte le modifiche.

Dichiarazione Imu

Partendo dalla dichiarazione Imu, la scadenza in tal caso slitta dal 30 giugno al 31 dicembre 2022. La dichiarazione Imu dovrà essere presentata entro il prossimo 31 dicembre e potrà essere prodotta con modalità cartacea o telematica. Quest’ultima modalità è imposta qualora venga trasmessa tramite intermediari.  La nuova scadenza segue l’approvazione del nuovo modello di dichiarazione Imu arrivato dalla conferenza Stato-città. Nel nuovo modello di dichiarazione trovano spazio le ultime modifiche introdotte con i recenti interventi normativi tra cui  quelle in tema di esenzione dell’immobile adibito ad abitazione principale nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, per cui le agevolazioni per l’abitazione principale si applicano per un solo immobile. La scelta va comunicata comune dai componenti del nucleo familiare.

Imposta di soggiorno

Il termine del 30 giugno per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021 è rinviato al 30 settembre 2022. L’imposta di soggiorno è una tassa che tutti i turisti, o chi soggiorna in una determinata struttura ricettiva, devono provvedere a pagare alla struttura. Si tratta di un’imposta raccolta dalle strutture turistiche, come hotel, B&B, alberghi e similari, ma che viene poi corrisposta al Comune di riferimento. Questa somma viene poi utilizzata dal Comune per iniziative nel mondo del turismo. Tuttavia questa tassa segue alcune regole: non è applicata in tutte le città italiane, ma solamente in quelle fortemente incentrate sul turismo. Solitamente l’importo varia da 5 ad un massimo di 10 euro e sono a carico del turista, o del cliente della struttura ricettiva. Generalmente le strutture ricettive devono provvedere alla dichiarazione dell’imposta di soggiorno in riferimento ai tributi raccolti l’anno precedente, quest’anno per effetto della proroga dovrà essere presentata entro il 30 settembre, in modalità telematica tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate.

Autodichiarazione Covid

Il termine entro il quale effettuare la trasmissione è stato prorogato al 31 ottobre 2022. Si tratta nello specifico della dichiarazione degli aiuti di Stato Covid che scadono da ora a fine anno, le tempistiche per la registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, Rna (nonché nei registri aiuti di Stato Sian-Sistema Informativo Agricolo Nazionale) sono prorogate al 30 giugno 2023. Per quanto riguarda gli aiuti che scadono dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, i tempi per la dichiarazione sono prorogati al 31 dicembre 2023.

Comunicazione dati liquidazioni Iva

Ritocchi anche al calendario delle scadenze Iva: le comunicazioni di liquidazioni periodiche dovranno essere effettuate il 30 settembre (attualmente il termine è il 16 settembre), mentre l’adempimento legato agli scambi intracomunitari è spostato entro il mese successivo di riferimento.

Come precisa l’Agenzia delle Entrate online, i soggetti passivi Iva devono presentare il modello “Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva” per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta (art. 21-bis del decreto legge 78/2010).

Sono esonerati dall’adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero. L’obbligo di invio della comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare mentre sussiste nell’ipotesi in cui occorra evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.

Il modello di deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre.