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Dal Lockdown alla Fase 2: cosa cambia in Italia

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Il 26 aprile è stato predisposto, tramite un nuovo decreto del presidente del Consiglio, il primo allentamento delle misure anti-contagio, che entreranno in vigore a partire dal 4 maggio.
Le limitazioni sui movimenti e sulle attività consentite, tuttavia, restano numerose: ecco alcuni dei principali cambiamenti che distingueranno la Fase 2 dalla Fase 1.

  • Spostamenti. sarà possibile muoversi all’interno della propria regione, ma resta vigente l’obbligo di autocertificazione. Rispetto al passato, a partire da 4 maggio sarà consentito visitare parenti e congiunti, a patto di rispettare le distanze (“almeno un metro”) e di indossare le mascherine.
    Lasciare i confini della regione nella quale attualmente si risiede è consentito solo in alcuni casi specifici. Così il testo del Dpcm: “sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.
  • Obbligo di mascherina in tutti i luoghi pubblici chiusi e sui mezzi di trasporto. “Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.
    Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti”. Per rispettare tale obbligo sono ammesse “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”.
  • In caso di febbre. Viene introdotto l’obbligo di restare nel proprio domicilio nel caso in cui venga rilevata una febbre superiore ai 37,5 gradi; in tal caso deve essere, inoltre, contattato il proprio medico curante.
  • Attività motoria all’aperto. A partire dal 4 maggio sarà possibile praticare attività fisica e sportiva all’aperto non solo nelle vicinanze della propria abitazione. Sarà necessario, tuttavia, rispettare una distanza “di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività”. Consentito anche svolgere tale attività in qualità di accompagnatori di minori e di soggetti non completamente autosufficienti.
  • Funerali. Saranno nuovamente consentite le cerimonie funebri, fino a 15 partecipanti. “Sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.
  • Ristorazione, via libera all’asporto. A partire dal 4 maggio le attività di ristorazione potranno affiancare alle consegne a domicilio anche le vendite d’asporto, nel rispetto delle distanze di sicurezza. Vietato, inoltre, consumare i pasti nelle immediate vicinanze dei ristoranti, al fine di evitare il rischio-assembramenti. “Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi”.
  • Attività commerciali: permane il blocco. “Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita digeneri alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività”, si legge nel Dpcm 26 aprile, “Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie”.
  • Ripartenza di alcune attività: “A partire dal 4 maggio potranno riprendere le attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e il commercio all’ingrosso”, si legge nel comunicato ufficiale della Presidenza del Consiglio, “per queste categorie, già a partire dal 27 aprile sarà possibile procedere con tutte quelle operazioni propedeutiche alla riapertura come la sanificazione degli ambienti e per la sicurezza dei lavoratori”.