Economia

Modello 730 precompilato, ecco come cambieranno i controlli del fisco nel 2023

Questa notizia è stata scritta più di un anno fa old news

Novità in tema di controlli sul modello 730 grazie all’ultimo decreto semplificazioni, prevedendo l’esclusione dai controlli formali anche in caso di invio del modello 730 precompilato tramite CAF o professionisti, in assenza di modifiche. Ma andiamo per ordine.

Modello 730 precompilato: i controlli

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti, sul proprio sito internet, la dichiarazione precompilata, sia per chi presenta il modello 730 sia per chi presenta il modello Redditi. Si tratta di una vera e propria dichiarazione precompilata dall’Agenzia, nella quale sono già inseriti i dati su redditi, ritenute, versamenti e numerose spese detraibili o deducibili. Il contribuente deve verificare se i dati inseriti sono corretti. Quindi, a seconda dei casi, può accettare la dichiarazione (solo se sceglie il modello 730) senza fare modifiche; rettificare i dati non corretti; integrare la dichiarazione per inserire, per esempio, altre spese deducibili o detraibili non presenti e infine inviare la dichiarazione direttamente all’Agenzia delle entrate.

Il contribuente che utilizza il 730 precompilato può usufruire di importanti vantaggi sui controlli. A seconda infatti che accetti o modifichi la dichiarazione proposta dall’Agenzia, direttamente o tramite un soggetto delegato (sostituto, Caf o professionista), è prevista una diversa procedura sui controlli documentali.

In caso di presentazione diretta della denuncia dei redditi, se il contribuente accetta il 730 precompilato senza apportare modifiche non saranno controllati i documenti che attestano le spese indicate nella dichiarazione, i cui dati sono stati forniti all’Agenzia delle Entrate da:

  • medici, strutture accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari, strutture autorizzate e non accreditate, farmacie e parafarmacie,
  • professionisti sanitari (ottici, psicologi, ecc.)
  • università,
  • banche,
  • assicurazioni,
  • enti previdenziali,
  • imprese di pompe funebri,
  • amministratori di condominio,
  • asili nido pubblici e privati,
  •  istituti scolastici e dagli enti del terzo settore.

Se, invece, il contribuente modifica la precompilata (presentata direttamente o tramite il sostituto d’imposta), l’Agenzia potrà eseguire il controllo unicamente sui dati variati e non anche (come accadeva in passato) su tutti gli altri dati che non sono stati modificati.

Nel caso invece di presentazione del 730 tramite Caf o professionista abilitato, sul 730 precompilato, con o senza modifiche, il controllo formale sui documenti relativi agli oneri deducibili e detraibili sarà effettuato nei confronti del Caf o del professionista che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione, anche con riferimento agli oneri comunicati all’Agenzia delle Entrate da soggetti terzi. Salvo i casi di condotta dolosa del contribuente, l’eventuale pagamento di sanzioni sarà a carico del Caf o del professionista mentre resta a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi. L’Agenzia può comunque effettuare nei confronti del contribuente i controlli per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di detrazioni o deduzioni: di questo rispondono sempre i contribuenti e non i Caf o i professionisti. Per esempio, per la detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale, può essere controllata l’effettiva destinazione ad abitazione principale dell’immobile.

Le novità su controlli dal decreto semplificazione

Il Decreto Semplificazioni approvato in Consiglio dei Ministri il 15 giugno 2022 ridisegna le norme previste dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 175/2014, prevedendo dal 2023 l’esclusione dai controlli formali anche in caso di invio del modello 730 precompilato tramite CAF o professionisti, in assenza di modifiche.

Vengono meno anche i controlli nei confronti di CAF o professionisti per le dichiarazioni trasmesse, anche con modifiche, in relazione alle spese sanitarie non modificate, nonché l’onere di conservare fatture e scontrini del contribuente, ma sarà necessario che l’intermediario verifichi la corrispondenza tra spese inviate al Sistema TS e quelle inserite nella precompilata.

Le novità sui controlli si applicheranno dall’anno d’imposta 2022, e quindi a partire dalla dichiarazione dei redditi 2023. Rimane fermo in ogni caso il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni o agevolazioni.