Economia

Imu 2023, tutte le scadenze da segnare

A giugno 2023, più precisamente entro il giorno 16, scadrà l’acconto Imu, l’Imposta municipale sugli immobili che ha sostituito l’Ici. Mentre entro il 30 giugno sarà necessario procedere con la presentazione della Dichiarazione Imu al Comune nei casi di inizio possesso o per variazioni intervenute negli anni solari 2021 e 2022, secondo il modello e le istruzioni diffuse dal MEF. Ma chi deve pagarla, quando e come? Vediamo tutte le risposte per l’anno fiscale 2023.

Imu 2023: chi deve pagare

L’imposta municipale propria (Imu) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

L’Imu si applica in tutti i comuni del territorio nazionale. L’imposta per l’abitazione principale non è dovuta. Sono assoggettate all’imposta esclusivamente le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso).

Si definisce abitazione principale l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente. Sono assoggettate al regime Imu dell’abitazione principale le pertinenze della stessa classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. L’Imu è dovuta dai seguenti soggetti:

  • proprietario dell’immobile;
  • titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile;
  • genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
  • concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
  • locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Imu: chi non deve pagarla e chi può chiedere lo sconto

L’Imu dunque non si paga sulla prima casa, l’abitazione principale, a patto che questa non rientri tra le categorie degli immobili di lusso. L’esenzione Imu sull’abitazione principale è riconosciuta anche alle pertinenze, come cantine o solai (categoria catastale C/2), box o posti auto (C/6) e tettoie (C/7), nel limite massimo di una per ciascuna categoria. Per contro, tutte le secondo case sono generalmente soggette al pagamento dell’Imu.

Esistono, però, dei casi nei quali i contribuenti hanno la possibilità di chiedere l’esonero dal pagamento dell’Imu e situazioni nelle quali il titolare ha il diritto di ottenere uno sconto sull’imposta principale. Uno dei casi per i quali è possibile ottenere, a seguito di un’esplicita richiesta, la riduzione dell’Imu del 50% è il caso in cui l’immobile risulti essere inabitato o inagibile. L’imposta va ridotta nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente qualora lo stato di inagibilità sia perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest’ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune. A questo proposito, è importante sottolineare che l’attestazione di inagibilità o inabitabilità deve essere prodotta direttamente da un tecnico abilitato ma, in alternativa, il contribuente può autocertificare la situazione dell’immobile.

I contribuenti hanno la possibilità di chiedere una riduzione, sempre al 50%, quando l’immobile è stato dato in comodato d’uso gratuito, con un contratto regolarmente registrato. L’immobile deve essere stato dato a figli o genitori che lo utilizzano come abitazione principale. Una terza possibilità, inoltre, è quella garantita a quanti diano in affitto l’immobile con un canone di locazione a contratto concordato: in questo caso la riduzione Imu sarà del 75%.

Infine, è possibile pagare l’imposta scontata del 50% nel caso in cui la seconda casa sia un immobile di interesse storico ed artistico. Per sapere quali specifiche debba rispettare l’immobile è necessario consultare l’articolo 10 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Quando si paga

L’Imu deve essere versata in due rate. La prima rata deve essere corrisposta entro il 16 giugno 2023 ed è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.  La seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata entro il 18 dicembre 2023 (considerando che il termine ordinario del 16 dicembre cade di sabato ed è soggetto a proroga automatica), sulla base della delibera di approvazione delle aliquote e del regolamento pubblicati sul sito del Dipartimento delle finanze alla data del 28 ottobre dell’anno di riferimento. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano per il versamento del saldo gli atti adottati per l’anno precedente. È, inoltre, possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno dell’anno di riferimento. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine:

  • il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
  • il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Il versamento dell’Imu deve essere effettuato esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:

  • modello F24;
  • bollettino di conto corrente postale con esso compatibile.

Sanzioni per Imu non pagata

Le sanzioni per Imu non pagata ammontano al 30% delle somme dovute e non versate entro le scadenze previste. Il termine di prescrizione per l’emissione degli avvisi di accertamento del tributo e di irrogazione delle sanzioni è di 5 anni.

Il contribuente può regolarizzare spontaneamente la situazione debitoria, se il Comune non gli ha ancora inviato solleciti di pagamento e avvisi di accertamento. Il ravvedimento operoso offre una consistente riduzione delle sanzioni, e precisamente si paga:

  • lo 0,1% per ogni giorno di ritardo, versando il dovuto entro 14 giorni dal termine di scadenza (c.d. ravvedimento sprint);
  • l’1,5%, cioè 1/10 della sanzione minima, se il versamento avviene dopo 15 giorni ed entro 30 giorni dalla scadenza;
  • 1/9 del minimo in caso di regolarizzazione tra il 31° ed il 90° giorno;
  • 1/8 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro un anno;
  • 1/7 del minimo oltre un anno dalla data in cui il pagamento era dovuto;
  • 1/6 del minimo oltre due anni, se il Comune non ha inviato nel frattempo l’avviso di accertamento.

Agli importi suddetti vanno aggiunti gli interessi legali al tasso vigente nel periodo di riferimento.

Chi non paga l’Imu entro le scadenze e non usufruisce del ravvedimento operoso si vedrà recapitare dal Comune del luogo ove è ubicato l’immobile un avviso di accertamento per Imu non versata, con irrogazione delle sanzioni e degli interessi. Si tratta di un atto immediatamente esecutivo, che non richiede l’emissione di una successiva cartella esattoriale: se il contribuente non adempie, il tributo verrà affidato all’Agente di riscossione per il recupero forzoso del dovuto attraverso le azioni esecutive nei confronti del debitore, come i pignoramenti.

È possibile rateizzare l’importo dovuto, fino a un massimo di 72 rate mensili, se il debitore versa in una “situazione di temporanea e obiettiva difficoltà“; se il debito complessivo supera i 6.000 euro, il numero di rate concesse dal Comune o dall’Agente di riscossione non può essere inferiore a 36.

La dichiarazione Imu 2023

L’obbligo di presentare la dichiarazione Imu sorge solo nei casi in cui si siano verificate modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell’imposta dovuta e non sono immediatamente conoscibili dal comune.

A regime, la dichiarazione Imu, in forma cartacea o telematica, deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione della tassazione e non va rinnovata negli anni successivi. La dichiarazione, cartacea o telematica, deve essere presentata al comune sul cui territorio sono situati gli immobili interessati. Il modulo cartaceo può essere spedito tramite raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura “Dichiarazione IMU/IMPi 20_ _” e deve essere indirizzato all’ufficio tributi del comune competente. L’ente locale è tenuto a rilasciare una ricevuta di ricevimento. Valido anche l’invio con posta certificata. La spedizione può essere effettuata dall’estero con lettera raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti la data di spedizione, che coincide con quella di presentazione della dichiarazione.