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Consulenti finanziari e coronavirus, le indicazioni dell’Anasf sugli spostamenti

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Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale sono state introdotte il 22 marzo ulteriori disposizioni da parte del Presidente della Repubblica (DPCM del 22 marzo 2020) allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del coronavirus.

L’Anasf in una nota evidenzia che sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 che, tra le altre, prevedono anche le attività finanziarie e assicurative con Codice Ateco 2007 che vanno dal 64 al 66.

Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede può quindi continuare a svolgere la propria attività lavorativa avendo il Codice Ateco 66.19.21 – promotori finanziari (oggi consulenti finanziari).

A tal fine l’Anasf ricorda che ogni spostamento al di fuori del proprio domicilio o residenza dovrà essere comprovato tramite una “apposita autocertificazione” con la quale si attesterà, sotto la propria responsabilità anche dal punto di vista penale, la stretta e indifferibile necessità ed esigenza lavorativa. Per ulteriori informazioni si rimanda alla FAQ predisposte sulle modalità di svolgimento dell’attività del consulente finanziario abilitato all’offerta.

Infine l’Associazione ribadisce che è fondamentale anche per i consulenti finanziari attenersi nella maniera più restrittiva a tutte le regole previste e quindi evitare il più possibile qualsiasi spostamento al di fuori della propria abitazione/ufficio, utilizzando telefono, mail e messaggi per il contatto diretto con i propri clienti.