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Come andare in pensione anticipata nel 2022

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Lasciare il mondo del lavoro e godersi la meritata pensione è da sempre nei pensieri di molti. La legge Fornero del 2011 ha allungato l’età pensionabile per donne e uomini. Così il governo mette a punto degli strumenti per permettere a determinate condizioni di accedere alla pensione in anticipo rispetto ai requisiti ordinari, dall’esodo dei lavoratori fino a quota 100, oggi non più in vigore alla nuova quota 102, Opzione donna e Ape social.
Ecco una panoramica con tutte le modalità per l’accesso alla pensione anticipata nel 2022.

In pensione anticipata con Quota 102

La legge di bilancio 2022 ha riconosciuto il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni. Trattasi di quota 102.

L’accesso a Quota 102 spetta ai lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) – che comprende il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) – e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, gestite dall’INPS, nonché ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

Alla prestazione non può accedere:

  • il personale appartenente alle Forze armate,
  • il personale delle forze di Polizia e di Polizia penitenziaria,
  • il personale operativo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco
  • il personale della Guardia di finanza.

Ai fini del conseguimento della pensione anticipata con 64 anni di età e 38 anni di contribuzione è richiesta:

  • la cessazione del rapporto di lavoro dipendente
  • il possesso entro il 31 dicembre 2022 di un’età anagrafica non inferiore a 64 annie un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.

Il requisito contributivo richiesto per questo tipo di trattamento pensionistico anticipato può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi.

La pensione anticipata con 64 anni di età e 38 anni di contribuzione non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all’estero, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

La domanda di accesso per Quota 102 può essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato. In alternativa si può fare domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

In pensione con Opzione donna

Oltre a istituire Quota 102, la legge di bilancio 2022 ha esteso la possibilità del pensionamento anticipato “Opzione donna” alle lavoratrici che, al 31 dicembre 2021, abbiano compiuto 58 anni di età, se dipendenti, 59 anni di età, se autonome, e che abbiano maturato almeno 35 anni di contributi, a condizione che optino per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo.

Il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi:

  • 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
  • 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Le lavoratrici del comparto Scuola e AFAM possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2022 e dal 1° novembre 2022.

In pensione con Ape social

La legge di bilancio 2022 ha prorogato il periodo di sperimentazione dell’APE Sociale fino al 31 dicembre 2022 e ha introdotto nuove condizioni per il riconoscimento del beneficio ai disoccupati e ai lavoratori dipendenti che svolgono attività gravose.

L’Ape social è un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS a soggetti che si trovano in determinate condizioni previste dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all’estero. L’indennità cd. APE Sociale è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia. Si tratta di una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 la cui scadenza, in seguito a successivi interventi normativi è stata prorogata fino al 31 dicembre 2022.

L’indennità APE Sociale spetta ai lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione Separata.

Tali lavoratori devono trovarsi in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.

Possono accedere all’Ape social anche i soggetti che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.

Infine possono andare in pensione anticipata con Ape social anche i seguenti soggetti:

  • professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate;
  • tecnici della salute;
  • addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate;
  • professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali;
  • operatori della cura estetica;
  • professioni qualificate nei servizi personali e assimilati;
  • artigiani, operai specializzati e agricoltori;
  • conduttori di impianti e macchinari per l’estrazione e il primo trattamento dei minerali;
  • operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli;
  • conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati;
  • conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta;
  • operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica;
  • conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque;
  • conduttori di mulini e impastatrici;
  • conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali;
  • operai semi qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio;
  • operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare;
  • conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento;
  • personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci;
  • personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi,ristoranti, aree pubbliche e veicoli;
  • portantini e professioni assimilate;
  • professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca;
  • professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni.

Ai fini del riconoscimento dell’indennità, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.

L’indennità, in caso di iscrizione ad un’unica gestione, è pari all’importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro) o pari a 1.500 euro (se la pensione è pari o maggiore di questo importo). L’importo dell’indennità non è rivalutato, né integrato al trattamento minimo. Nel caso di soggetto con contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso più gestioni, tra quelle interessate dall’APE Sociale, il calcolo della rata mensile di pensione è effettuato pro quota per ciascuna gestione in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Per ottenere l’indennità è necessario che i soggetti in possesso delle condizioni indicate dalla legge abbiano, al momento della domanda di accesso, i seguenti requisiti:

  • almeno 63 anni di età;
  • almeno 30 anni di anzianità contributiva; per i lavoratori che svolgono le attività  cd. gravose l’anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni. Ai fini del riconoscimento dell’indennità, i requisiti contributivi richiesti sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni
  • non essere titolari di alcuna pensione diretta.