Economia

L’Ue vara nuovo regime sugli aiuti di Stato in risposta all’Ira

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Le regole comunitarie sugli aiuti di stato sono più morbide. A deciderlo la Commissione europea, che aveva già allentato le regole per l’invasione russa dell’Ucraina e la conseguente crisi energetica.

Ora il Temporary Crisis Framework, che consentiva agli Stati membri di iniettare più facilmente denaro pubblico nelle aziende in difficoltà, è stato in parte prolungato, dando vita al Temporary Crisis and Transition Framework con l’obiettivo di promuovere misure di sostegno in settori chiave per la transizione verso un’economia a zero emissioni, contribuendo ad accelerare gli investimenti e i finanziamenti per la produzione di tecnologie pulite in Europa.

Il provvedimento è nato in risposta all’Ira, l’Inflation Reduction Act, un piano di sussidi da 369 miliardi di dollari varato dagli Usa che prevede di distribuire nei prossimi dieci anni fino a 369 miliardi di dollari in crediti d’imposta e sconti per aiutare le aziende ad aumentare la produzione di tecnologie green all’avanguardia sul territorio degli Stati Uniti.

Cosa prevede la risposta europea all’Ira

Il nuovo Temporary Crisis and Transition Framework  modifica e proroga in parte il quadro adottato il 23 marzo 2022 per consentire agli Stati membri di sostenere l’economia nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina e già modificato il 20 luglio 2022 e il 28 ottobre 2022.

Il provvedimento in particolare prolunga la possibilità per gli Stati membri di sostenere ulteriormente le misure necessarie per la transizione verso un’industria a zero emissioni. Ciò riguarda in particolare i programmi per accelerare l’introduzione delle energie rinnovabili e dello stoccaggio dell’energia e i programmi per la decarbonizzazione dei processi di produzione industriale, che gli Stati membri possono ora istituire fino al 31 dicembre 2025.

Inoltre il nuovo Temporary Crisis and Transition Framework  modifica l’ambito di applicazione di tali misure per rendere i regimi di sostegno alle energie rinnovabili, allo stoccaggio dell’energia e alla decarbonizzazione dei processi di produzione industriale ancora più facili da progettare e più efficaci seguendo questi modus operandi:

  • semplificando le condizioni per la concessione di aiuti ai piccoli progetti e alle tecnologie meno mature, come l’idrogeno rinnovabile, eliminando la necessità di una procedura di gara, fatte salve alcune salvaguardie
  • ampliando le possibilità di sostegno per la diffusione di tutti i tipi di fonti energetiche rinnovabili;
  • ampliando le possibilità di sostegno per la decarbonizzazione dei processi industriali che passano a combustibili derivati dall’idrogeno;
  • prevedendo massimali di aiuto più elevati e calcoli di aiuto semplificati.

Inoltre il provvedimento introduce nuove misure, applicabili fino al 31 dicembre 2025, per accelerare ulteriormente gli investimenti nei settori chiave per la transizione verso un’economia a zero emissioni, consentendo un sostegno agli investimenti per la produzione di attrezzature strategiche, in particolare batterie, pannelli solari, turbine eoliche, pompe di calore, elettrolizzatori e cattura e stoccaggio del carbonio, nonché per la produzione di componenti chiave e per la produzione e il riciclaggio delle relative materie prime critiche.

In particolare, gli Stati membri possono progettare schemi semplici ed efficaci, fornendo un sostegno limitato a una certa percentuale dei costi di investimento e a importi nominali, a seconda dell’ubicazione dell’investimento e delle dimensioni del beneficiario.

Le piccole e medie imprese e le aziende situate in regioni svantaggiate possono beneficiare di un sostegno più elevato, per garantire che gli obiettivi di coesione siano tenuti in debita considerazione. Gli Stati membri possono concedere percentuali ancora più elevate dei costi di investimento se l’aiuto è fornito tramite agevolazioni fiscali, prestiti o garanzie. Prima di concedere l’aiuto, le autorità nazionali devono comunque verificare i rischi concreti che l’investimento produttivo non avvenga all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”) e che non vi sia il rischio di provocare una delocalizzazione all’interno del mercato unico.

In casi eccezionali, è possibile fornire un sostegno più elevato a singole imprese, qualora vi sia un rischio reale che gli investimenti vengano dirottati fuori dall’Europa. In tali situazioni, gli Stati membri possono fornire o l’importo del sostegno che il beneficiario potrebbe ricevere per un investimento equivalente in quella località alternativa (il cosiddetto “aiuto corrispondente”), o l’importo necessario per incentivare l’impresa a localizzare l’investimento nel SEE (il cosiddetto “deficit di finanziamento”), a seconda di quale sia il più basso. Questa opzione però è soggetta a una serie di salvaguardie. In primo luogo, può essere utilizzata solo per:

  • investimenti che si svolgono in aree assistite, come definito nella carta degli aiuti a finalità regionale applicabile;
  • investimenti transfrontalieri che coinvolgono progetti situati in almeno tre Stati membri, con una parte significativa dell’investimento complessivo che si svolge in almeno due aree assistite, una delle quali è un’area “a” (regioni ultraperiferiche o regioni il cui Pil pro capite è inferiore o pari al 75% della media Ue).

In secondo luogo, il beneficiario deve utilizzare tecnologie di produzione all’avanguardia dal punto di vista delle emissioni ambientali. In terzo luogo, l’aiuto non può innescare la delocalizzazione degli investimenti tra gli Stati membri.

Le restanti disposizioni del Quadro temporaneo di crisi (importi limitati di aiuti, sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie statali e prestiti agevolati, aiuti per compensare i prezzi elevati dell’energia, misure volte a sostenere la riduzione della domanda di energia elettrica), più legate alla situazione di crisi immediata, rimangono applicabili fino al 31 dicembre 2023. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà in una fase successiva la necessità di una proroga. Come afferma Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutivo responsabile della politica di concorrenza:

“Le norme sugli aiuti di Stato, e in particolare il quadro di riferimento temporaneo per le crisi, hanno aiutato gli Stati membri ad attenuare l’impatto dell’attuale crisi in Europa. Il Quadro che abbiamo adottato oggi offre agli Stati membri la possibilità di concedere aiuti di Stato in modo rapido, chiaro e prevedibile. Le nostre regole consentono agli Stati membri di accelerare gli investimenti a tasso zero in questo momento critico, proteggendo al contempo la parità di condizioni nel mercato unico e gli obiettivi di coesione. Le nuove regole sono proporzionate, mirate e temporanee”.