WSI Economia Superbonus 110% verso proroga, scadenza a gennaio 2023 Superbonus 110% verso proroga, scadenza a gennaio 2023
di Mariangela Tessa
Pubblicato 17 Dicembre 2020 • Aggiornato 24 Maggio 2021 09:05
C’è “un forte impegno” sulla proroga del superbonus 100%, ovvero credito d’imposta al 110% per gli interventi di efficientamento energetico e per la sicurezza anti-sismica, e si sta lavorando a una proroga di 6 più 6 mesi, fino al primo gennaio 2023, con gli ultimi sei mesi per consentire il completamento dei lavori ai condomini che al giugno 2022 abbiano fatto almeno due SAL (dichiarazioni di Stato avanzamento lavori). Per il completamento dei lavori negli immobili Iacp la proroga sarebbe fino a giugno 2023.
E’ quanto precisano fonti Mef all’agenzia Ansa, che fanno notare che proroghe ulteriori non sono allo stato possibili perché richiederebbero altri 10 miliardi per un anno ulteriore, da reperire o con tagli al bilancio o a scapito di altri capitoli del Recovery Fund, sui quali come è evidente non è possibile prendere decisioni prima di aver definito l’allocazione complessiva delle risorse.
Previsto dal Decreto Rilancio dello scorso luglio, il “Superbonus 110%”, nella sua prima impostazione, aveva una scadenza prevista per il 31 dicembre 2021. Circa settanta parlamentari di maggioranza, e qualcuno dell’opposizione, ha proposto di prorogarlo fino al 2024, e il parlamento ha votato una risoluzione per impegnare il governo a trovare una soluzione.
Superbonus 110%, cosa è
Si tratta dell’incentivo che dà diritto ad una detrazione al 110% delle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi volti all’efficientamento energetico, alla riduzione del rischio sismico, all’installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Il Superbonus 110% si applica agli interventi effettuati da:
- condomìni
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
- Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa
- Onlus e associazioni di volontariato, associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
- I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
Superbonus 110%, gli interventi agevolabili
Il Superbonus 110% spetta in caso di:
- interventi di isolamento termico sugli involucri
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
- interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Interventi aggiuntivi
Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus 110% anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di
- interventi di efficientamento energetico
- installazione di impianti solari fotovoltaici
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
Quali vantaggi
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La cessione può essere disposta in favore:
- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
- di istituti di credito e intermediari finanziari
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.
Questa possibilità riguarda anche gli interventi
– di recupero del patrimonio edilizio (lettere a), b e h) dell’articolo 16-bis del TUIR)
– di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate, Art. 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)
– per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (Art. 16-ter del decreto legge n. 63 del 2013).
Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche:
-
il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF
-
l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
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