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Società sportive: Utili,rigore nella distribuzione

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di Rosa Rutigliano

Nelle società sportive dilettantistiche i proventi devoluti ai soci devono avere dei confini ben tracciati e le remunerazioni che superano questi determinati limiti sono da considerare come quella distribuzione indiretta degli utili vietata dall’articolo 90 delle legge 289/2002, disposizione in base alla quale le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto in cui sia espressamente contemplata “..l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette..”.
Tale principio è contenuto della risoluzione n. 9/e dell’Agenzia delle Entrate, che lo scorso 25 gennaio si è espressa in merito ad un interpello proposto da un centro sportivo polivalente, la cui amministrazione è affidata ai tre soci fondatori, che “…oltre all’attività di gestione in senso stretto … partecipano in maniera diretta allo svolgimento dell’attività sportiva, nella qualità di istruttori…”. Nel ritenere opportuno ricompensare i soci fondatori per questa attività, il soggetto istante ha chiesto alle Entrate : a) se i compensi percepiti costituiscono una forma indiretta di distribuzione dei proventi dell’attività (considerando gli stessi compensi come commisurati al lavoro svolto nell’esercizio del mandato sociale) ; b) se l’amministratore, nonché socio, che partecipi in via diretta all’attività sportiva in qualità di istruttore, atleta, allenatore, possa percepire i compensi previsti dall’articolo 67 del Tuir, senza che ciò configuri una forma indiretta di distribuzione dei proventi dell’attività (partendo dal presupposo che tali compensi non violano il divieto previsto dall’articolo 90, comma 18, della legge n. 289 del 2002, in quanto diretti a remunerare l’attività di sportivo dilettante) ; c) se il canone percepito dal socio amministratore per la concessione in locazione dell’impianto sportivo a favore della società costituisca “..una forma indiretta di distribuzione dei proventi dell’attività sociale..”(in considerazione del fatto che lo stesso possa oggettivamente essere considerato congruo alla natura ed alla qualità del bene locato). Nell’esprimere il parere richiesto, l’Agenzia delle Entrate ha fatto un esplicito riferimento al decreto legislativo n. 460 del 1997, contenente norme per il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. All’articolo 10, lettera b), il suddetto provvedimento individua una presunzione assoluta, stabilendo che si considera distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale. Alla successiva lettera c) si legge che si considera “…in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione (…) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dalle vigenti disposizioni..” (dpr 645/1994), mentre alla lettera d) vine chiarito che “…costituisce distribuzione indiretta di utili anche la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche..”. Partendo da tali presupposti, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, in merito al primo dei quesiti che le sono stati sottoposti, che “…i compensi percepiti dal socio amministratore per lo svolgimento della carica sociale costituiscono distribuzione indiretta di proventi se superano il limite previsto dal Dpr n. 645 del 1994 per la carica di presidente del collegio sindacale delle società per azioni…”. In relazione al secondo quesito, ha stabilito che i compensi percepiti dallo stesso socio per l’attività di istruttore e allenatore sono da ritenersi distribuzione indiretta di proventi, nel caso in cui superino del 20 per cento i salari o stipendi previsti per le medesime qualifiche dai contratti collettivi di lavoro. Infine , secondo le Entrate, è da considerare una forma indiretta di divisione dei proventi dell’attività sociale il pagamento di un canone di locazione, percepito dal socio, superiore a quello praticato sul mercato in situazioni normali e similari.