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SCUDO FISCALE E CONDONO: OBIETTIVI IN PARALLELO

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(WSI) – Una nuova norma a favore del rientro dei capitali detenuti all’estero clandestinamente dalle persone fisiche e, se necessario, un condono fiscale collegato (Iva esclusa) ed esteso alle persone giuridiche. Ecco i due provvedimenti extra pronti a entrare con un emendamento nel decreto legge anti-crisi, in sede di conversione in Parlamento: con il duplice obiettivo di correggere i conti pubblici in corsa e trovare una fonte addizionale di copertura congiunturale, non strutturale, nel caso di estensione alla Camera o al Senato della portata di alcune misure nel Dl, in primis la detassazione degli utili per investimenti (credito d’imposta).

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Sarebbero due, dunque, gli assi nella manica del ministro dell’Economia Giulio Tremonti, alle prese con gli effetti devastanti della recessione sui saldi di finanza pubblica. Secondo fonti bene informate il Mef ha già pronta una nuova versione dello scudo fiscale, questa volta circoscritta al solo rimpatrio dei capitali (esportati o accumulati all’estero fino al 31 dicembre 2008, data finora più gettonata) e senza la possibilità di acquistare titoli di Stato con micro-cedola in alternativa al pagamento di una penale (dispositivo presente nel primo scudo ma poi bocciato da Bruxelles in nome della concorrenza).

Il provvedimento sui capitali detenuti nei paradisi fiscali sarà sostanzialmente diverso rispetto alle due versioni precedenti e risalenti al 2001-2002 e 2004. Scudo-1 e scudo-2 consentivano alla persona fisica di regolarizzare con il Fisco attività finanziarie (denaro, titoli, valori, polizze assicurative) e non finanziarie (immobili, quote di diritti reali, multiproprietà, opere d’arte, preziosi) poste in conti esteri per non pagare le tasse in Italia; dietro versamento di una penale, acquistato lo scudo per proteggere i capitali regolarizzati, l’evasore era libero di decidere se rimpatriare il patrimonio emerso oppure di lasciarlo all’estero. Questa opzione decadrà con la terza versione allo studio in Via XX Settembre: l’evasore questa volta potrà solo rimpatriare i capitali dietro pagamento di una penale.

L’entità di questa multa, che dovrebbe essere una percentuale del capitale rientrato, non è stata fissata: potrebbe essere compresa tra il 5% (a gran richiesta del mercato) e il 7% (più redditizio per le casse dello Stato). Lo studio del modello di sanatoria fiscale all’inglese, che decollerà tra breve nel Regno Unito con un meccanismo di regolarizzazione delle violazioni tributarie transitate su conti esteri, potrebbe suggerire al ministro Tremonti di applicare aliquote diverse, per esempio sulla base dei redditi percepiti e imponibili dell’evasore: pur tuttavia conservando e proteggendo l’anonimato di chi farà emergere il proprio patrimonio dall’estero, condizione indispensabile per far funzionare al meglio lo scudo.

Per favorire le piccole e medie imprese, quelle più colpite dalla crisi economica e dal crollo del commercio mondiale, non è escluso che Tremonti decida di abbinare alla norma sul rientro dei capitali anche un condono fiscale, una sanatoria su liti e contenziosi con l’Erario. Un provvedimento in tal senso (che non può estendersi alle imposte indirette cioè all’Iva dopo il recente altolà di Bruxelles) farebbe lievitare, fors’anche raddoppiare, l’incasso proveniente dal rientro dei capitali. Scudo e condono si presentano come norme cuscinetto per attutire il peggioramento dei conti pubblici e l’estensione in Parlamento delle misure contenute nel decreto anti-crisi.

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