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Rientro capitali riguarderà anche cassette di sicurezza

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ROMA (WSI) – Nel dichiarare i capitali depositati all’estero e farli rientrare senza subire pene e con sanzioni ridimensionate, nell’ambito del piano di voluntary disclosure del governo, è possibile denunciare anche attività conservate nelle cassette di sicurezza.

Lo ha precisato con una circolare l’Agenzia delle Entrate, che ha l’obiettivo di chiarire alcuni aspetti della legge sulla collaborazione volontaria dei contribuenti italiani intenzionati a dichiare i capitali evasi.

Il piano, che consente di regolarizzare gli importi e i beni detenuti all’estero o in Italia in violazione delle norme fiscali, serve allo Stato per recuperare preziose entrate tributarie.

Versando le imposte dovute, ma con notevoli abbattimenti delle sanzioni e ottenendo la non punibilità per i reati tributari, il contribuente evasore ha un’occasione d’oro per mettere in regola la propria posizione fiscale.

Nel caso specifico delle cassette di sicurezza, per i contribuenti che, ad esempio, hanno presentato la dichiarazione per il 2009, “non rileva ai fini della procedura di collaborazione volontaria nazionale il denaro contenuto in una cassetta di sicurezza che non sia mai stata aperta dopo il 31 dicembre di quell’anno”.

Invece, nell’ipotesi in cui il denaro era già detenuto in un Paese black list in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, in un periodo d’imposta per il quale non è decaduta la contestazione delle violazioni, “questo dovrà essere indicato nella relazione di accompagnamento della procedura di collaborazione volontaria internazionale’.

La circolare entra nel merito di altre questioni, come il fatto che “prelievi consistenti non giustificati rischiano di far escludere dalla voluntary il contribuente reticente”.

Inoltre è previsto il via libera per la definizione nell’ambito della voluntary anche di Ivie e di Ivafe. Cipro, Malta, San Marino, Lussemburgo, Corea del Sud e Singapore godranno del trattamento di favore previsto per gli asset depositati in paesi “collaborativi” sia ai fini sanzionatori che ai fini degli anni accertabili.

Concreta possibilità che le annualità oggetto della sanatoria non in scadenza sotto il profilo dell’accertamento, saranno “trattate” dagli Uffici in seconda battuta e con distinti inviti al contraddittorio.

(DaC)