Economia

Pensioni: un’unico assegno con il cumulo gratuito dei contributi

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Pensioni: il cumulo gratuito dei contributi

Sommare i contributi versati in diverse gestioni previdenziali in una sola è l’obiettivo del cumulo della pensione.
In sostanza con il cumulo dei contributi, il lavoratore può unire i periodi assicurativi accreditati presso differenti gestioni, senza oneri a suo carico, per il riconoscimento di un’unica pensione.

Cumulo dei contributi: i soggetti interessati

Il cumulo è stato introdotto dalla legge n. 228 del 2012 e poi esteso con la legge di bilancio 2017 secondo cui  il cumulo contributivo è esercitabile da:

  • lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi (commercianti, artigiani, coltivatori diretti e mezzadri)
  • iscritti alla gestione separata dell’Inps
  • iscritti alle forme sostitutive ed esclusive della medesima (ex Inpdap, ex Enpals, Fondo Volo, Fondo Elettrici, Fondo Telefonicieccetera)
  • iscritti alle casse professionali (es. Cassa Forense, Cassa dei Dottori Commercialisti eccetera).

Come fare domanda

Il lavoratore può quindi cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati in diverse gestioni in maniera del tutto gratuita, al fine di godere di un’unica pensione che sarà liquidata pro quota, ossia secondo le regole di calcolo di ciascun fondo e in base alle rispettive retribuzioni di riferimento.

La domanda per la pensione in regime di cumulo deve essere presentata presso l’ente previdenziale dove è stata accreditata l’ultima contribuzione; sarà quindi quest’ultimo ad avviare il procedimento nei confronti degli altri enti dove sono presenti i contributi da cumulare.

Con la circolare 12 ottobre 2017, n. 140 l’Inps ha poi fornito  le istruzioni operative riguardo al cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti in presenza di periodi di contribuzione anche presso gli enti di previdenza privati.

Con riferimento alla pensione di vecchiaia in cumulo, in particolare si è precisato che ciascun ente procederà alla liquidazione della propria quota di pensione solo al momento dell’effettiva maturazione dei requisiti previsti dal proprio ordinamento.

Inoltre, sebbene l’erogazione della pensione, in virtù di requisiti di vecchiaia diversi, possa avvenire in diverse tranche, la pensione in regime di cumulo costituisce un’unica pensione e il pagamento dei trattamenti pensionistici in regime di cumulo è effettuato dall’INPS, ma è subordinato alla stipula di una apposita convenzione con gli enti interessati.