Economia

Pensione di reversibilità verso un taglio? Lo chiede l’Ocse all’Italia

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Pensione di reversibilità verso un taglio? Difficile dirlo al momento, ma l’assegno a favore dei superstiti, è finito nel mirino dellOCSE, insieme all’intero sistema pensionistico italiano nel suo recente report “Economic Survey” dedicato all’economia italiana.

L’organizzazione di Parigi suggerisce in particolare di contenere i costi delle “pensioni di reversibilità permanenti, che attualmente si muovono intorno al 2,4% del Pil, ben sopra la media dell’Ocse (1%).  Come? Prima di tutto escludendo questa misura “alle fasce fortemente al di sotto dell’età pensionabile”.

Per l’anno prossimo, quindi, nell’ambito della riorganizzazione necessaria del sistema pensionistico per Ocse occorrerebbe già dal 2022 agire in un’ottica di riduzione delle spese per le pensioni di reversibilità. Ciò detto, al momento non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali da parte degli esponenti del governo. Resta dunque da vedere se, all’interno della riforma delle pensioni, l’esecutivo deciderà di fare propri i consigli dell’Ocse.

Pensione di reversibilità: che cosa è

La pensione di reversibilità è un trattamento pensionistico che viene riconosciuto a persone, a superstiti in caso di decesso di una persona pensionata oppure di un assicurato. L’assegno mensile non viene assegnato in maniera integrale rispetto a quanto prendeva il pensionato vivente, ma è pari ad una quota percentuale rispetto alla pensione della persona.

Pensione di reversibilità: i beneficiari della misura

Non solo il coniuge della persona scomparsa ha diritto a ricevere da parte dello Stato di una pensione di reversibilità. Hanno diritto a ricevere l’assegno anche il coniuge separato, i figli minorenni alla data della morte, i figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento della scomparsa.

Ecco l’elenco completo dei beneficiari:

1- Coniugi

In caso di morte di uno dei due coniugi titolari della pensione di reversibilità, al coniuge sopravvissuto viene attribuita la quota intera. Nel caso in cui il coniuge deceduto abbia contratto un nuovo matrimonio, la percentuale di ripartizione dell’ unica quota di reversibilità tra il coniuge superstite ed il coniuge divorziato è stabilita dall’autorità giudiziaria con motivata sentenza su istanza delle parti interessate.

In caso di nuove nozze, il coniuge perde il diritto alla pensione di reversibilità e allo stesso viene liquidata, una tantum, una somma pari a 26 volte l’importo della pensione percepita alla data del nuovo matrimonio

L’assegno è concesso anche a:

    • Il coniuge separato, purché il dante causa risulti iscritto all’Ente prima della sentenza di separazione; se il coniuge è separato con “addebito” (cioè per colpa), solo se è titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto;
    • il coniuge divorziato, se è titolare di assegno di divorzio e non ha contratto nuovo matrimonio, purché il dante causa risulti iscritto all’Ente prima della sentenza di divorzio.

2- Figli (legittimi, legittimati, adottivi, naturali, legalmente riconosciuti):

  • minori di 18 anni;
  • studenti di scuola media superiore di età compresa tra i 18 e i 21 anni, a carico del genitore deceduto e che non svolgono attività lavorativa;
  • studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e, comunque, non oltre i 26 anni, a carico del genitore deceduto e che non svolgono attività lavorativa;
    inabili di qualunque età a carico del genitore deceduto.

3- Nipoti

  • purché di età inferiore ai 18 anni e a carico del dante causa , anche se non formalmente affidati allo stesso.

4 – Genitori (in mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti):

  • con almeno 65 anni di età;
  • non siano titolari di pensione diretta o indiretta al momento del decesso.

5 – Fratelli celibi e le sorelle nubili (in mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori):

  • inabili al lavoro;
  • a carico del lavoratore defunto. La condizione “a carico” si configura come uno stato di bisogno determinato dalla non autosufficienza economica e dal mantenimento abituale da parte del dante causa quando il superstite percepisce un reddito non superiore all’importo del trattamento minimo di pensione maggiorato del 30%.