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MIFID II: tutte le novità?

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MIFID II: debutto previsto a gennaio 2018, che cosa cambia?

MIFID è l’acronimo di Markets in Financial Instruments Directive (Direttiva 2004/39/CE).

Emanata dal Parlamento Europeo nell’aprile del 2004, la MIFID sostituisce la Investment Services Directive (ISD, Direttiva 93/22/CEE).

L’obiettivo è tutelare l’investitore nella scelta dei servizi di investimento.

Il sistema normativo MIFID è organizzato su tre livelli:

  • il primo livello  definisce i principi generali della regolamentazione (Direttiva 2004/39/CE);
  • il secondo livello, disciplina i mercati e le questioni della trasparenza pre- e post-trade (Regolamento 1287/2006/CE) e fornisce le disposizioni in materia di condotta e organizzazione degli intermediari che prestano servizi e attività di investimento (Direttiva 2006/73/CE );
  • il terzo livello, concerne l’emanazione da parte del Committee of European Securities Regulators (CESR) di linee guida dirette ad assicurare un’omogenea ricezione ed applicazione a livello nazionale di tutti gli atti normativi adottati ai primi due livelli.

La MIFID II è parte integrante di una generale revisione del regime europeo in materia di investimenti, con l’obiettivo di mitigare il rischio finanziario sistemico ed incrementare la protezione degli investitori retail.

Si compone di un Regolamento MIFIR ed una Direttiva MIFID 2.

MIFIR illustra i requisiti relativi a:

  • divulgazione al pubblico di dati sulla trasparenza delle negoziazioni;
  • eliminazione delle barriere per l’ accesso alle compensazioni;
  • la negoziazione di derivati;
  • le attività di vigilanza;
  • operatività Paesi terzi.

MIFID II  definisce:

  • i requisiti relativi alla prestazione dei servizi di investimento;
  • le esenzioni normative;
  • le norme di condotta per le società di investimento;
  • i requisiti organizzativi per le negoziazioni;
  • il quadro sanzionatorio;
  • operatività Paesi terzi.

I principali filoni di innovazione sono la trasparenza, la tutela degli investitori, l’operatività per i Paesi terzi ed i controlli sui derivati.

In questo rinnovato quadro normativo i prodotti di investimento per il risparmio gestito in circolazione (fondi), dovranno rispondere a requisiti più stringenti. Questo implica una maggior qualità del prodotto.

Ma il punto centrale riguarda in primo luogo le maggior informazioni da fornire agli investitori relativi alla oscura gestione dei costi dei singoli prodotti. In questo modo l’investitore ha un’informazione aggiuntiva per poter scegliere il prodotto che consente di risparmiare maggiormente. Il tutto si innesta nel trend relativo alla consulenza finanziaria che sta caratterizzando l’attuale mercato degli investimenti.

E’ chiaro che il sistema può essere vantaggioso per l’investitore se analizza le informazioni ricevute, altrimenti rischia di tradursi in un inutile aggravio normativo.

E’ chiaro che sono strumenti atti a fornire strumenti di tutela per l’investitore e come tutte le leggi devono essere implementate ed utilizzate, non è certamente una tutela per l’investitore che garantisca alcun tipo di rendimento o garanzia dalle perdite da investimenti.

Per approfondimenti visita il blog dell’autore: BuyMarket – Finanza

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