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MANOVRA FINANZIARIA, L’ABC IN 150 VOCI

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Tutto quello che c’è nella manovra d’estate. Dall’ accesso agli elenchi dei contribuenti alla gratuità delle visure catastali per gli agenti della riscossione, l’abc del provvedimento in 150 voci.

Accesso agli elenchi dei contribuenti (articolo 42). Nuove disposizioni in materia di accesso agli elenchi dei contribuenti. Confermato il deposito degli elenchi per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio dell’Agenzia delle entrate, sia presso i comuni interessati. Ammessa la visione e l’estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi. Ribadita l’esenzione dai tributi speciali per l’accesso agli elenchi. Arriva una sorta di sanatoria per la già avvenuta pubblicazione dei redditi dei contribuenti: l’accesso agli elenchi dei contribuenti concernenti i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004 e comunque fino alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame (25 giugno 2008), anche con riferimento a quelli già pubblicati, può essere effettuata anche mediante l’utilizzo delle reti di comunicazione elettronica.Acconti di imposta di bollo e imposta sulle assicurazioni (articolo 82, commi 9 e 10). Elevata la percentuale da versare a titolo di acconto sull’imposta di bollo, nonché sull’imposta sui premi e gli accessori assicurativi.

Adempimenti formali nel rapporto di lavoro (articoli 39 e 40). Misure di semplificazione degli adempimenti obbligatori di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro. Prevista l’istituzione del libro unico del lavoro, il quale sostituisce i libri che il datore di lavoro doveva obbligatoriamente istituire ai sensi della normativa precedente e cioè, in particolare, il libro matricola e il libro paga. Disposizioni in materia di tenuta dei libri e dei documenti del personale dipendente. Modificata la disciplina delle informazioni e comunicazioni che i datori di lavoro sono tenuti a fornire ai lavoratori all’atto dell’assunzione. Modifiche in materia di organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto. Modifiche alla disciplina di comunicazione e di collocamento in caso di assunzione di disabili. Norme sull’instaurazione e la cessazione del rapporto di lavoro della gente di mare.

Agenzia delle entrate ed Equitalia (articolo 83, comma 28-septies). La norma precisa i poteri dell’Agenzia delle entrate, titolare delle funzioni della riscossione, sulla società Equitalia Spa, tramite cui tali funzioni sono esercitate. La norma attribuisce all’Agenzia delle entrate il compito di svolgere attività di coordinamento su Equitalia SpA, approvandone preventivamente le sedute del consiglio di amministrazione, nonché le deliberazioni da assumere in consiglio stesso. L’Agenzia si impegna a fornire al ministro dell’Economia e delle finanze, ai fini della relazione annuale al Parlamento sullo stato dell’attività di riscossione, in luogo dei risultati dei controlli sull’efficacia e sull’efficienza dell’attività svolta da Riscossione Spa, gli elementi acquisiti nello svolgimento dell’attività di coordinamento.

Aiuti di Stato incompatibili (articolo 83, commi da 28-octies a 28-duodecies). Procedura per il recupero dell’aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla decisione della Commissione europea C(2008)869 def. dell’11 marzo 2008: si tratta del recupero delle maggiori imposte sostitutive dovute dalle banche per il riallineamento dei valori civilistici emersi per effetto del conferimento delle aziende bancarie, di cui all’articolo 2, comma 26, della Finanziaria per il 2004.

Anas (articolo 63, comma 5). Si consente ad Anas spa di far fronte alle obbligazioni già assunte per la realizzazione di interventi previsti nel contratto di programma 2003-2005 e in accordi pregressi. A valere su residui passivi degli anni 2002 e precedenti, si autorizza
l’Anas a utilizzare, in via di anticipazione, le disponibilità giacenti sul conto di tesoreria n. 20060, con obbligo di reintegro entro il 31 dicembre 2008, previa presentazione di apposita ricognizione riguardante il fabbisogno correlato all’attuazione degli interventi per il corrente esercizio e per l’anno 2009.

Apprendistato (articolo 23). Rivista la disciplina dell’apprendistato. La durata del contratto di apprendistato professionalizzante, stabilita nei contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale, non può essere superiore a sei anni. Eliminato, Dunque, il limite minimo di durata, pari a due anni, previsto dalla disciplina precedente. Le parti sociali sono libere di determinare una durata anche inferiore, se funzionale alle esigenze del settore o alle caratteristiche del percorso formativo. Nell’apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari o di alta formazione si può essere assunti per conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, nonché per la specializzazione tecnica superiore, i soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni. La regolamentazione e la durata dell’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative.


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