Economia

Fisco, dal 15 ottobre ripartono i pignoramenti dei conti correnti

Questa notizia è stata scritta più di un anno fa old news

Fine della tregua fiscale. Ripartono i pignoramenti. Dopo la pausa stabilita dal governo per l’emergenza coronavirus, a partire dal 15 ottobre ripartono le notifica delle cartelle di pagamento e la possibilità di promuovere nuove azioni esecutive o cautelari.

In altre parole, torna lo spettro pignoramenti per coloro che non hanno saldato i debiti verso l’Agenzia Entrate-Riscossione e anche nel caso delle ingiunzioni fiscali emesse dagli enti territoriali (Comuni e Regioni) sul pagamento di tributi quali bollo auto Imu e Tari.

Cosa sono i pignoramenti

Il pignoramento rappresenta l’atto iniziale con cui comincia formalmente l’esecuzione forzata, cioè la procedura che consente al creditore di poter soddisfare i propri diritti anche senza il consenso del debitore.

Con il pignoramento, il debitore può continuare a disporre materialmente dei beni che sono oggetto di pignoramento, tranne ovviamente venderli o distruggerli. La sua funzione è quella di evitare che una persona, pur di sottrarsi al proprio debito, ceda i suoi beni a terzi o, comunque, se ne disfi per risultare nullatenente davanti al creditore.

Ecco cosa può pignorare l’Agenzia delle Entrate

Pignoramenti ed espropriazioni (vendita all’asta) di beni mobili e immobili. Si dà corso alle procedure esecutive e alla vendita all’asta dei beni in caso di debiti per i quali persiste il mancato pagamento e soltanto in presenza delle condizioni stabilite dalla legge.

In particolare il pignoramento immobiliare non può essere effettuato se l’immobile ha tutte le seguenti caratteristiche:

• è l’unico immobile di proprietà del debitore;
• è adibito a uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente;
• non è di lusso, (cioè non ha le caratteristiche previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969) e non è comunque una villa (A/8), un castello o un palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9).

Negli altri casi si può procedere al pignoramento e alla vendita all’asta dell’immobile solo se:

• l’importo complessivo del debito è superiore a 120 mila euro;
• il valore degli immobili del debitore è superiore a 120 mila euro;
• sono passati almeno sei mesi dall’iscrizione di ipoteca e il debitore non ha pagato/rateizzato il debito o in mancanza di provvedimenti di sgravio/sospensione.

La legge prevede che il contribuente, con il consenso di Agenzia delle entrate-Riscossione, possa vendere personalmente l’immobile pignorato o ipotecato entro i 5 giorni che precedono il primo incanto oppure, nel caso in cui lo stesso non vada a buon fine, entro il giorno precedente al secondo incanto.
In questo caso l’intero corrispettivo sarà versato direttamente all’Agenzia che utilizzerà l’importo per il saldo del debito e restituirà al debitore l’eventuale somma eccedente entro i 10 giorni lavorativi successivi all’incasso.

Pignoramento presso terzi

Il pignoramento presso terzi riguarda i crediti che il debitore ha verso terzi (per esempio il conto corrente, stipendio), oppure cose del debitore che sono in possesso di terzi. Con questa procedura si richiede a un terzo di versare direttamente all’Agenzia delle entrate-Riscossione quanto da lui dovuto al debitore di quest’ultima, che, a sua volta, è creditore del terzo.

Pignoramento di stipendi e pensioni

Se il pignoramento riguarda stipendi, salario, o qualsiasi altra indennità derivante da rapporto di lavoro o di impiego, esistono per l’Agente della riscossione alcuni limiti:

• fino a 2.500 euro la quota pignorabile è un decimo;
• tra 2.500 e 5.000 euro la quota pignorabile è un settimo;
• sopra i 5.000 euro la quota pignorabile è un quinto.

Pignoramento conti correnti

Il pignoramento può essere effettuato anche sulle somme depositate sul conto corrente, a esclusione dell’ultimo stipendio o salario che resta sempre disponibile per qualsiasi necessità del debitore.

Il pignoramento può essere effettuato anche sulle somme depositate sul conto corrente, a esclusione dell’ultimo stipendio o salario che resta sempre disponibile per qualsiasi necessità del debitore.