Economia

Fatturazione Elettronica obbligatoria: sanzioni e multe

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Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, possono essere solo fatture elettroniche. L’obbligo di fattura elettronica, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva, sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale.

Così dal 2019 la fattura cartacea è sostituita da quella elettronica, così chiamata perché deve essere redatta necessariamente utilizzando un un pc, un tablet o uno smartphone e deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI) che effettua le opportune verifiche.

Fatturazione elettrniica: le sanzioni

La fattura elettronica è stata introdotta al fine di rendere tutte le operazioni tracciabili e quindi combattere l’evasione fiscale.

Particolarmente severo è il regime sanzionatorio previsto quando si tratta di fatturazione elettronica. Nel dettaglio si prevede che emettendo una fattura con modalità diverse da quella digitale, la fattura non si intende emessa e si applica le sanzioni previste nel Dlgs 471/1997. Nel dettaglio queste vanno dal 90% al 180% dell’imponibile con un minimo di €250.

Tuttavia, essendoci difficoltà specialmente i primi mesi nell’adattarsi alla novità che rappresenta un cambio epocale, è stato stabilito che per i primi 6 mesi del 2019 non saranno applicate sanzioni in caso di emissione tardiva delle fatture.

Tuttavia c’è una condizione da rispettare ossia che tali documenti siano inviati entro il termine di liquidazione IVA del periodo. È prevista  inoltre la riduzione dell’80% della sanzione, qualora la fattura emessa tardivamente rientri nella liquidazione periodica del mese o del trimestre successivo. Nell’ottica di attuare semplificazioni in materia, dal primo luglio 2019, la fattura può essere emessa entro 10 giorni dalla prestazione o dalla vendita, indicando comunque l’emissione non contestuale.