Società

E il garante della Privacy dice sì al Grande Fratello del Fisco

Questa notizia è stata scritta più di un anno fa old news

ROMA (WSI) – Via libera definitivo dal Garante della Privacy al Redditometro, il Grande Fratello del Fisco italiano.

Nella nota si legge tuttavi che l’autorizzazione è condizionata; di fatto il garante hacomunque “prescritto all’Agenzia delle entrate l’adozione di una serie di misure e accorgimenti per ridurre al minimo i rischi per la privacy delle persone e rendere lo strumento di accertamento più efficace nella lotta all’evasione fiscale “.

La nota prosegue: “Nel corso della complessa e approfondita verifica preliminare svolta dal Garante sul sistema di accertamento sintetico del reddito dei contribuenti sono emersi, anche a seguito di accertamenti ispettivi, numerosi profili di criticità (derivanti, peraltro, anche dallo stesso Decreto ministeriale di attuazione del nuovo redditometro) che rendevano il sistema non conforme alle norme sulla privacy. In particolare, riguardo: alla qualità ed esattezza dei dati utilizzati dall’Agenzia delle entrate; all’individuazione in via presuntiva della spesa sostenuta da ciascun contribuente riguardo ad ogni aspetto della vita quotidiana (tempo libero, libri, pasti fuori casa etc.) mediante l’attribuzione alla generalità dei soggetti censiti nell’anagrafe tributaria della spesa media rilevata dall’Istat; all’informativa da rendere al contribuente”.

“Alcune di queste criticità – continua la nota – sono state risolte già nel corso della verifica preliminare mediante i correttivi apportati dall’Agenzia delle entrate, anche su indicazione del Garante. Ulteriori misure a garanzia dei contribuenti sono state invece prescritte dall’Autorità con il provvedimento odierno. Ecco in sintesi le misure che renderanno il nuovo redditometro conforme alla normativa sulla privacy. 1)Profilazione : Il reddito del contribuente potrà essere ricostruito utilizzando unicamente spese certe e spese che valorizzano elementi certi (possesso di beni o utilizzo di servizi e relativo mantenimento) senza utilizzare spese presunte basate unicamente sulla media Istat. 2)Spese medie Istat: I dati delle spese medie Istat non possono essere utilizzati per determinare l’ammontare di spese frazionate e ricorrenti (es. abbigliamento, alimentari, alberghi etc.) per le quali il fisco non ha evidenze certe. Tali dati infatti, riferibili allo standard di consumo medio familiare, non possono essere ricondotti correttamente ad alcun individuo, se non con notevoli margini di errore in eccesso o in difetto. 3) Fitto figurativo: il cosiddetto “fitto figurativo” (attribuito al contribuente in assenza di abitazione in proprietà o locazione nel comune di residenza) non verrà utilizzato per selezionare i contribuenti da sottoporre ad accertamento, ma solo ove necessario a seguito del contraddittorio”.

La nota continua spiegando che il “fitto figurativo” dovrà essere attribuito solo una volta verificata la corretta composizione del nucleo familiare, per evitare le incongruenze riscontrate dal Garante (che comportavano l’attribuzione automatica a 2 milioni di minori della spesa fittizia per l’affitto di una abitazione) .4) Esattezza dei dati: L’Agenzia dovrà porre particolare attenzione alla qualità e all’esattezza dei dati al fine di prevenire e correggere le evidenti anomalie riscontrate nella banca dati o i disallineamenti tra famiglia fiscale e anagrafica. La corretta composizione della famiglia è infatti rilevante per la ricostruzione del reddito familiare, l’individuazione della tipologia di famiglia o l’attribuzione del fitto figurativo.

5)Informativa ai contribuenti: Il contribuente dovrà essere informato, attraverso l’apposita informativa allegata al modello di dichiarazione dei redditi e disponibile anche sul sito dell’Agenzia delle entrate, del fatto che i suoi dati personali saranno utilizzati anche ai fini del redditometro. 6)Contraddittorio:Nell’invito al contraddittorio dovrà essere specificata chiaramente al contribuente la natura obbligatoria o facoltativa degli ulteriori dati richiesti dall’Agenzia (es. estratto conto) e le conseguenze di un eventuale rifiuto anche parziale a rispondere. Dati presunti di spesa, non ancorati ad alcun elemento certo e quantificabili esclusivamente sulla base delle spese Istat, non potranno costituire oggetto del contraddittorio. E questo perché la richiesta di tali dati – relativi ad ogni aspetto della vita quotidiana, anche risalenti nel tempo – entra in conflitto con i principi generali di riservatezza e protezione dati sanciti in particolare dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo”