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Brexit: cosa cambia per pagamenti e investimenti, la guida Abi

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Come fare bonifici, pagamenti da e verso il Regno Unito nel post Brexit? E come prelevare se mi trovo oltre Manica? Queste alcune delle domande più frequenti in relazione alla gestione dei propri investimenti e risparmi in conseguenza dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea a cui risponde l’Abi, l’Associazione bancaria italiana guidata da Antonio Patuelli.

A decorrere dal 1° febbraio 2020 con la Brexit, il Regno Unito ha receduto dall’Unione europea ed è divenuto un “paese terzo”.  Come ha avuto modo di precisare la Commissione europea, dopo la fine del periodo di transizione i trasferimenti di fondi dal Regno Unito all’UE sotto forma di bonifici e addebiti diretti in euro continuano ad essere trattati nel quadro del SEPA (area unica dei pagamenti in euro). Tuttavia le entità autorizzate nel Regno Unito potrebbero non avere l’obbligo di rispettare determinate norme che proteggono gli utilizzatori di sistemi di pagamento, come il divieto di maggiorazioni. Ciò potrebbe potenzialmente comportare tariffe più elevate.

Dopo la fine del periodo di transizione, a norma del diritto dell’Unione i consumatori unionali potranno mantenere un conto bancario presso un’entità autorizzata nel Regno Unito. Ai conti bancari detenuti nel Regno Unito presso entità autorizzate nel Regno Unito si applicheranno le norme in materia di protezione dei depositi applicabili nel Regno Unito, mentre ai conti bancari detenuti presso le succursali nell’UE di entità autorizzate nel Regno Unito potranno essere applicati i regimi di protezione dei depositi applicabili nello Stato membro in questione.

La guida per i pagamenti post Brexit

​Realizzata dall’ABI in collaborazione con le banche e le Associazioni dei consumatori che partecipano al progetto Trasparenza semplice, questa nuova infografica attraverso domande e brevi risposte mira a rappresentare cosa cambia per i clienti nella gestione delle operazioni bancarie, degli investimenti e dei contratti di assicurazione già stipulati dopo che il Regno Unito, a partire dal 1° gennaio 2021, è uscito dall’Unione doganale e dal Mercato unico UE.

L’iniziativa sviluppata nell’ambito del progetto Trasparenza semplice, che prevede la realizzazione e diffusione di strumenti informativi ed educativi su temi di interesse per la clientela, ha l’obiettivo di favorire la fruizione delle informazioni di carattere bancario e finanziario da parte dei cittadini.

Ecco i principali contenuti dell’infografica:

1 – Potrò fare pagamenti e prelievi nel Regno Unito con una carta emessa da una banca italiana?

Sì, come avvenuto sino ad oggi. Se sei titolare di una carta abilitata ad un circuito internazionale, puoi continuare a utilizzarla per prelevare agli sportelli automatici e fare pagamenti negli esercizi commerciali.

2 – Per trasferire denaro nel Regno Unito, continuerò a utilizzare l’IBAN e a fare pagamenti SEPA, ossia bonifici e addebiti diretti?

Sì, poiché il Regno Unito continua a fare parte dell’area unica dei pagamenti in euro (in inglese ‘Single Euro Payments Area’, SEPA). Tuttavia, potrebbe esserti richiesto di fornire il codice BIC in aggiunta all’IBAN e il tuo indirizzo di residenza dovrà necessariamente essere noto ai beneficiari. In caso di variazioni di costo dovute al recesso, la tua banca ti informerà con 60 giorni di anticipo, come previsto dalla normativa nazionale sulla variazione unilaterale delle condizioni contrattuali.

3 – Se vado in vacanza nel Regno Unito, devo portarmi le sterline?

Non è necessario. I titolari di carte bancarie italiane possono continuare ad effettuare pagamenti presso qualsiasi esercente che accetti la carta, oppure prelevare sterline dagli sportelli automatici del Regno Unito. Naturalmente, prelevando sterline dagli sportelli automatici, dovrai sostenere i costi di cambio valuta, come avveniva prima.

4 – Posso fare acquisti dall’Italia attraverso un sito britannico?

Sì, ma poiché il tuo acquisto oggi equivale ad una transazione commerciale effettuata sul sito di un Paese extra UE, verranno applicate le norme doganali vigenti nell’Unione. In particolare, se la merce è di origine britannica, non si applicano dazi ma è dovuta l’IVA. Se invece la merce è di origine, ad esempio, cinese e non ha subito trasformazioni o lavorazioni ulteriori nel Regno Unito, si applicano anche i dazi, secondo la tariffa dell’UE. È importante leggere attentamente i termini e le condizioni di consegna, prima di procedere all’acquisto.

5 – Quali sono le conseguenze per l’operatività della mia banca britannica che ha operato in Italia fino al 31 dicembre 2020, con o senza succursali?

Se è stata autorizzata ad operare sul territorio italiano come intermediario di Paese terzo, la tua banca può svolgere le attività per le quali ha richiesto l’autorizzazione (limitandosi alla gestione dei rapporti esistenti). Analoga disciplina anche per la prestazione dei servizi di investimento. Inoltre, i depositi continuano ad essere tutelati da un sistema di garanzia italiano e puoi accedere all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

In mancanza di autorizzazione, è stata prevista la cessazione delle attività svolte dalla banca in Italia, con conseguente chiusura dei rapporti esistenti.

6 – Quali sono le conseguenze per i sottoscrittori italiani di un contratto di assicurazione con un’impresa assicurativa del Regno Unito?

Le coperture assicurative e l’importo dei premi previsti dal tuo contratto non subiranno limitazioni o condizionamenti a seguito degli eventuali cambiamenti a livello societario, pianificati dalla tua impresa di assicurazione britannica per garantire la continuità del servizio in Italia. Gli effetti della Brexit sui rapporti contrattuali tra te e la tua impresa di assicurazione dipenderanno anche dalla legislazione nazionale applicabile al contratto. Per maggiori informazioni, puoi contattare l’impresa di assicurazione britannica con la quale hai stipulato la polizza, l’intermediario attraverso il quale l’hai acquistata e l’IVASS in qualità di Autorità per quanto concerne le assicurazioni.