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Agenzia entrate: arriva l’Iva per la consulenza indipendente

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L’Agenzia delle entrate rispondendo a un interpello dello studio Loconte & Partners e sottopone a Iva le raccomandazioni personalizzate delle società di consulenza indipendente

Nell’era appena iniziata della Mifid2, che impone completa trasparenza sui costi dei prodotti per l’investimento, è sicuramente una notizia importante per la consulenza finanziaria indipendente. L’Agenzia delle entrate, interpellata dallo studio Loconte & Partners, ha stabilito che una società che invia raccomandazioni di investimento personalizzate ai suoi clienti, devono pagare l’Iva (22%).

Nel caso considerato dall’Agenzia, la transazione avviene in assoluta indipendenza rispetto a qualsiasi realtà finanziaria coinvolta, , la società di consulenza indipendente non distribuisce strumenti finanziari propri e non percepisce alcuna retrocessione dalle banche depositarie o da altri operatori finanziari terzi rispetto a essa

In altri termini il servizio viene offerto al cliente in forma diretta e indipendente. Gli unici compensi incassati per il servizio offerto sono le commissioni di consulenza e le commissioni di performance addebitate sul patrimonio del cliente/investitore oggetto del servizio.

“Nel presupposto – scrive l’Agenzia – che gli unici interlocutori della società istante (la società per cui Loconte & Partners ha elaborato l’interpello ndr) siano costituiti esclusivamente dai propri clienti e non vi sia alcun rapporto, sia pure indiretto e/o economico, con i soggetti che promuovono gli strumenti finanziari raccomandati, si è dell’avviso che il servizio di consulenza in materia di investimenti fornito dalla società non sia inquadrabile tra i servizi di intermediazione esenti da Iva. Pertanto agli stessi torna applicabile il regime di imponibilità Iva”.

“L’autonomia e la terzietà della società istante rispetto al soggetto che promuove i titoli ovvero a qualsiasi altra realtà finanziaria coinvolta – continua il provvedimento dell’Agenzia – è apprezzabile anche dal punto di vista operativo, in quanto, qualora il cliente intenda disporre operazioni relative a strumenti finanziari conformi alle raccomandazioni ricevute dalla società istante, lo stesso deve necessariamente avvalersi dell’intermediario presso il quale è depositato il patrimonio oggetto del servizio e/o di altri intermediari individuati, a sua discrezione, autorizzati alla negoziazione per conto proprio, all’esecuzione di ordini per conto dei clienti, alla ricezione e trasmissioni di ordini e/o al collocamento di strumenti finanziari”.