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​MiFID: cos’è la direttiva UE 2014/65

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L’entrata in vigore è prevista il 3 gennaio del 2018. E il suo obiettivo è quello di incrementare il livello di tutela degli investitori. Stiamo parlando della MiFID II, la nuova disciplina europea per la prestazione dei servizi di investimento,  che rafforza la tutela degli investitori retail, definendo una maggiore personalizzazione del servizio, più informazioni sui costi e sulla costruzione dei prodotti, soprattutto quelli più complicati, anche grazie all’introduzione di nuovi prospetti informativi.

Nata per incrementare il livello di tutela degli investitori, porterà con sé nuovi obblighi informativi relativi a costi e commissioni, nuove regole per la progettazione e la distribuzione degli strumenti finanziari e maggiori requisiti di trasparenza nel pre e post vendita. Ma soprattutto determinerà una nuova evoluzione del servizio di consulenza finanziaria e porterà la relazione tra gestori e distributori verso nuovi equilibri.

Per chi investe, i vantaggi dovrebbero manifestarsi soprattutto du questi tre piani:

  •  Sistema di remunerazione

Quest’ultimo sarà fondato su parcella/compenso direttamente pagati dal cliente all’intermediario, con l’abolizione di onorari o commissioni aggiuntive per la consulenza e la gestione. Proprio l’assenza di un rapporto economico con gli emittenti e con le case prodotto, secondo la direttiva ESMA Mifid 2, dovrebbe garantire l’assenza di conflitti di interessi e di effettiva autonomia ed indipendenza.

  • Maggiore informazione per i prodotti complessi

Si chiede che vengano rispettate alcune condizioni: la gamma di strumenti finanziari offerti deve essere sufficientemente diversificata per tipologia (azioni, obbligazioni…) ed emittenti nel rispetto degli obiettivi degli investitori.

  • Trasparenza sul servizio di consulenza

L’intermediario, che sia una banca o una sim, deve spiegare al cliente in maniera trasparente la tipologia di consulenza, il grado di autonomia e indipendenza che riesce a garantire e rendere trasparente il compenso che il cliente investitore deve pagare, distinguendo in maniera chiara tra costo della consulenza e commissioni sui prodotti.

  • Adeguatezza del prodotto

Ogni intermediario che propone prodotti finanziari deve garantire che siano adeguati al cliente investitore a cui vengono proposti. Per questo la Mifid II stabilisce che per definire l’adeguatezza di un prodotto, prima di tutto, l’intermediario deve comprendere le caratteristiche degli strumenti finanziari offerti o raccomandati.