Economia

Tregua fiscale, ecco gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Arrivano ulteriori chiarimenti da parte del fisco alla tregua fiscale introdotta con l’ultima Legge di bilancio 2023. E’ la circolare n. 6/E del 20 marzo 2023 a prevedere le risposte ad una serie di dubbi interpretativi sollevati dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria nonché a quelli formulati in occasione del 6° Forum nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e di Telefisco 2023.

In particolare, la circolare contiene indicazioni sulla regolarizzazione delle irregolarità formali, sul cosiddetto “ravvedimento speciale” e sull’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Spazio anche alle risposte sulla definizione delle liti pendenti e sulla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale.

I chiarimenti sulla tregua fiscale

Tra le questioni più rilevanti che sono state risolte trova spazio in primo luogo la regolarizzazione delle irregolarità formali in materia di Iva. In particolare la circolare considera formali, quindi sanabili:

  • l’invio delle fatture elettroniche allo SdI oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione Iva di competenza, con relativo versamento dell’imposta;
  • l’omesso invio dei corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati ed inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’Iva dovuta.

L’errata indicazione del codice “natura”, invece, laddove non incida sulla corretta liquidazione dell’imposta, rappresenta una violazione meramente formale.

Riguardo al ravvedimento speciale delle violazioni tributarie, il documento dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che non vi rientra l’esercizio dell’opzione per la proroga del regime fiscale previsto per i lavoratori impatriati. Quanto alla dichiarazione integrativa, si stabilisce che nell’ipotesi di ripetute integrazioni dichiarative – successive alla dichiarazione originaria validamente presentata, che rappresenta il dies a quo per la verifica del rispetto dei termini per l’emendabilità – è necessario integrare la dichiarazione originaria, tenendo conto delle modifiche/integrazioni, a favore o a sfavore, intervenute medio tempore. Infine, rientrano nel ravvedimento speciale le violazioni accertabili ai sensi dell’articolo 41-bis del Dpr n. 600/1973, purché non già contestate.

Con riferimento all’adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, si precisa che gli atti derivanti dai controlli formali di cui all’articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973 non rientrano nell’ambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza; tuttavia, gli stessi possono ricadere nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino al momento in cui non sia ricevuta la comunicazione dell’esito del controllo. Inoltre, non è possibile definire gli atti di contestazione con cui vengono irrogate le sole sanzioni, ai sensi dell’articolo 16 del Dlgs n. 472/1997.

In tema di regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale, la circolare precisa che, qualora al 1° gennaio 2023 sia decorso il termine per il pagamento di una o più rate nonché quello per il pagamento della rata successiva, si verifica la decadenza dalla rateazione. In tal caso, la regolarizzazione deve riguardare l’intero ammontare del debito residuo, in difetto della quale si applica l’articolo 15-ter del Dpr n. 602/1973. Nel caso, invece, di omesso o carente versamento di una rata entro l’ordinaria scadenza e senza che sia ancora intervenuta la decadenza dalla rateazione, la regolarizzazione deve riguardare il solo importo non versato al 1° gennaio 2023, mentre le rate non ancora scadute non possono essere regolarizzate, con conseguente versamento di imposte, interessi e sanzioni alle ordinarie scadenze previste dal piano di rateazione.