Società

Buonuscita: legittimo il pagamento differito agli statali

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E’ un buon salvagente in vista della pensione il cosiddetto Tfr, il Trattamento di Fine rapporto, anche detta buonuscita, una somma di denaro corrisposta al lavoratore nel momento in cui termina il rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda i lavoratori statali, in caso di dimissioni è legittimo il pagamento differito del Tfr ai lavoratori statali. A deciderlo la Corte Costituzionale che con sentenza in attesa di pubblicazione risolve i numerosi ricorsi presentati in merito proprio alla questione di legittimità o meno della normativa riguardante il pagamento differito e rateale delle indennità di fine servizio dei dipendenti pubblici. Ma andiamo per ordine.

Per motivi di contenimento della spesa pubblica, i Tfr e i Tfs (Trattamento di Fine Servizio) dei dipendenti pubblici, vengono corrisposti ordinariamente dopo 12 mesi dalla cessazione del servizio per raggiunti limiti di età, oggi a 67 anni, oppure dopo 24 mesi in caso di pensione anticipata. Il pagamento sarà in unica soluzione se di importo pari o inferiore a 50.000 euro, in due o tre rate annuali per importi più alti fino a 100mila euro. Successivamente il dl 4/2019 ha stabilito che ai dipendenti pubblici cui è liquidata la pensione quota 100 l’indennità di fine servizio è erogata al momento in cui maturerebbe diritto a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata, con gli adeguamenti alla speranza di vita.

Il 17 aprile scorso, la Corte costituzionale ha reso noto di essersi riunita in camera di consiglio per discutere le questioni sollevate dal Tribunale di Roma sulla legittimità della normativa riguardante il pagamento differito e rateale delle indennità di fine servizio dei dipendenti pubblici.

In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa della Corte fa sapere che al termine della discussione le questioni sono state dichiarate infondate ma con esclusivo riferimento al caso di una lavoratrice in pensione per ragioni diverse dal raggiungimento dei limiti massimi di età o di servizio. In questa ipotesi, la Corte ha ritenuto non irragionevole il regime restrittivo introdotto dal legislatore, che prevede la liquidazione delle indennità nel termine di 24 mesi e il pagamento in rate annuali. Restano quindi impregiudicate le questioni sul pagamento delle indennità nel termine di 12 mesi, e sulle relative rateizzazioni, per i pensionati che hanno raggiunto i limiti massimi di età o di servizio.