Economia

Superbonus villette, il Mef conferma la proroga fino al 30 settembre 2023

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Arriva l’ufficiale via libera della Camera al decreto legge sul Superbonus, il ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) ha confermato la validità della proroga al 30 settembre 2023 delle spese sostenute per i lavori di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza delle unità unifamiliari.

A ridosso del termine del bonus é arrivato il “comunicato-legge” del Mef con la proroga di sei mesi per la scadenza del superbonus per le villette e le unifamiliari. Può beneficiarne chi ha realizzato almeno il 30% dell’intervento complessivo al 30 settembre 2022. Dopo l’ok della Camera si attende l’ufficialità con l’approvazione del Senato nella settimana di Pasqua.

Proroga Superbonus villette al 30 settembre 2023

Con un emendamento riformulato dal governo e votato da tutti i gruppi parlamentari, viene prorogata la scadenza imminente del 31 marzo per le unità unifamiliari e unità immobiliari con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti.
Per saldare le spese del 110% e completare i lavori c’è tempo fino al 30 settembre 2023, al patto che sia stato effettuato almeno il 30% dei lavori complessivi entro il 30 settembre 2022.
Grazie alla proroga del governo saranno favoriti i contribuenti e le imprese che hanno interventi avviati ma che a causa dei ritardi nell’avanzamento dei cantieri necessitano di ulteriore tempo per saldare i conti e definire i lavori.

Le eccezioni

Il divieto di applicare sconto in fattura e cessione del credito scattato il 17 febbraio, data in cui è stato varato il decreto sullo stop al Superbonus. Con alcune eccezioni alla regola generale. Saranno infatti esclusi dallo stop alle cessioni:

  • i bonus per la rimozione di barriere architettoniche;
  • le case popolari (Iacp);
  • le onlus e cooperative abitative;
  • gli immobili danneggiati da alluvioni e terremoti;
  • i lavori di riqualificazione urbana.

Salve le cessioni 2022

Le spese relative al 2022 potranno essere ancora cedute anche oltre l’attuale scadenza del 31 marzo a fronte di una sanzione di 250 euro. Alla Camera è stata infatti riconosciuta la possibilità di effettuare la comunicazione nel caso in cui il contratto di cessione non sia stato ancora concluso. Si applicherà la remissione in bonis valida fino al 30 novembre.

Superbonus ancora valido per caldaie e infissi

Inoltre, alla Camera si è deciso di intervenire anche sul fronte della cosiddetta edilizia libera: la nuova norma prevede che, nel caso in cui non ci sia stato ancora l’avvio dei lavori entro il 16 febbraio, sconto e cessione potranno rimanere nel caso in cui l’acconto di acquisto sia stato versato entro il 16 febbraio. In assenza di un acconto, l’esistenza di un accordo vincolante tra le parti “deve essere attestata sia dal cedente o committente, sia dal cessionario o prestatore, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”. La dichiarazione falsa implica la responsabilità penale.

Detrazione in 10 anni per le spese sostenute nel 2022

Arriva una possibilità in più per i redditi bassi con scarsa capienza fiscale. Le norme introdotte consentono al contribuente, per le spese sostenute dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022, di optare per il riparto della detrazione in 10 quote annuali a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023.
Vale solo a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta precedente, quello 2022, non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.