Economia

Superbonus al 110% anche per le seconde case e villette: le ultime novità

Questa notizia è stata scritta più di un anno fa old news

Via libera dell’Aula della Camera al decreto legge Rilancio che ora approva a Palazzo Madama per la conversione in via definitiva prevista entro il 18 luglio.

Grande novità del provvedimento riguarda il superbonus al 110%, ossia la possibilità di detrarre dall’Irpef dovuta in cinque anni un’aliquota al 110% per una serie di spese relativi a lavori effettuati sul proprio immobile dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, cappotto termico e/o sostituzione dell’impianto di riscaldamento a cui vanno aggiunti una serie di altri interventi. La novità mira al rilancio dell’economia tricolore dopo l’emergenza Covid.

Superbonus 110%: le modifiche

Il superbonus finora era ammesso solo sulle prima case mentre ora è prevista l’estensione anche alle seconde case e villette a schiera purchè non di lusso/pregio. Nel dettaglio si prevede che la detrazione si applichi alle unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno (trattasi di villette a schiera e restando invece escluse ville, castelli e case di lusso).

La maxi detrazione inoltre è prevista anche per la sostituzione delle caldaie con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente agli immobili situati nei comuni montani non interessati da procedure di infrazione comunitaria nonchè alle villette a schiera o alle singole case con possibilità di installare caldaie a biomassa nelle aree del paese non metanizzate.

Il passaggio in Commissione bilancio del decreto rilancio prevede anche il riconoscimento della detrazione del 110% anche con riferimento alle opere di efficientamento energetico su immobili che vengono demoliti e ricostruiti e non solo su quelli già esistenti.

Cambiano poi i massimali di spesa riconosciuti e per i condomini fino a otto unità abitative, per la realizzazione del cappotto termico il limite è di 40mila euro, 20mila euro moltiplicato per il numero di alloggi per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento. Nei condomini con più di otto unità abitative, le soglie massime sono 30mila euro, moltiplicato per il numero di alloggi per per la realizzazione del cappotto termico e 15mila euro invece per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento.