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Presidente della Repubblica: le regole per l’elezione ai tempi del Covid

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In scadenza il mandato del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la partita per la nomina del suo successore è appena iniziata. Mentre infiamma il toto-nome è bene ricordare alcune nozioni base per quanto riguarda l’elezione del Capo dello Stato, anche alla luce delle nuove e stringenti regole anti-Covid.

Presidente della Repubblica: come viene eletto

Innanzitutto si ricorda che il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri e all’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.

La convocazione in seduta comune del Parlamento e dei delegati regionali per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica è effettuata trenta giorni prima che scada il termine del suo mandato. La convocazione è effettuata dal Presidente della Camera dei deputati.

L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Nei primi tre scrutini è richiesta la maggioranza qualificata di due terzi dell’assemblea, pari a 673 elettori su 1.009; dal quarto scrutinio in poi è sufficiente la maggioranza assoluta (la metà più uno dei grandi elettori), pari a 505 elettori su 1.009 (articolo 83 Costituzione). I presidenti dei due rami del Parlamento non partecipano al voto.

Le votazioni per eleggere il nuovo capo dello Stato inizieranno il 24 gennaio e, nel caso non si raggiunga la convergenza su un nome, se ne terrà ad oltranza una al giorno. Le procedure di voto per l’elezione del capo dello Stato si svolgono nell’Aula di Palazzo Montecitorio, e sono presiedute dal presidente della Camera, Roberto Fico. Al suo fianco siederà la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati.

Le regole anti Covid

È prevista una sola votazione al giorno, rispetto alle tradizionali due, al mattino e al pomeriggio e l’accesso all’Aula di Montecitorio sarà consentito solo se in possesso di Green pass “base”, avverrà dal lato sinistro dell’emiciclo con un massimo di 50 grandi elettori alla volta.
Si voterà per fasce orarie, in ordine alfabetico, a partire da senatori a vita, senatori, deputati e delegati regionali. Saranno ammessi in Aula 50 elettori votanti alla volta, mentre per lo spoglio la capienza massima è di 200 persone. Secondo quanto trapelato finora si stima che i 50 votanti ammessi avranno 11 minuti per esprimersi, poi usciranno ed entreranno gli altri 50. Complessivamente, tra le fasi di voto e spoglio sono state previste 4 ore e mezza.

Vista la difficoltà nel poterli igienizzare, i tradizionali catafalchi in legno con tendina in feltro al cui interno gli aventi diritto potranno esprimere il proprio voto, saranno sostituiti da quattro nuove cabine elettorali con l’urna per depositare la scheda di votazione dotate di un sistema di aerazione.

In base agli articoli della Costituzione, può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici. L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere e indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Inoltre indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione e nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Il Capo dello Stato inoltre ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere, presiede il Consiglio superiore della magistratura e infine può concedere grazia e commutare le pene.

Prima di assumere le sue funzioni, il capo dello Stato presta giuramento pronunciando dinanzi al Parlamento in seduta comune la formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione» (articolo 91 Costituzione).
I parlamentari potranno entrare in Aula alla Camera per il giuramento del nuovo Presidente solo se in possesso di un tampone negativo.