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Polizze dormienti: Ivass a fianco delle assicurazioni nell’operazione risveglio

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Agevolare la ricerca di polizze dormienti relative ad assicurati deceduti non riscosse dai beneficiari. Questo l’impegno dell’Ivass, l’Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni, in merito al risveglio delle polizze dormienti.

Una lettera al mercato inviata dall’Istituto offre alle compagnie assicurative italiane ed estere, anche per il 2022, il servizio di incrocio tra i codici fiscali degli assicurati italiani e i dati sui decessi disponibili presso l’Anagrafe Tributaria, in modo da agevolare la ricerca di polizze relative ad assicurati deceduti, non riscosse dai beneficiari.

Polizze dormienti: cosa sono

Come ha precisato nel corso di un’audizione del Segretario generale dell’IVASS Stefano De Polis dello scorso luglio, con questo termine ci si riferisce alle polizze liquidabili ma non riscosse dai beneficiari. Esse giacciono presso le imprese di assicurazione e al decorrere del termine di prescrizione ad oggi decennale vengono devolute al Fondo istituito dal legislatore con la finalità di indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie.

Si tratta, per lo più, di polizze vita per il caso morte in cui l’assicurato è deceduto senza che la compagnia ne abbia avuto notizia, ad esempio perché i beneficiari (generalmente i familiari) non erano a conoscenza della esistenza della polizza, o di polizze di risparmio in cui l’assicurato o il beneficiario non si attivano alla scadenza del rapporto per riscuotere il capitale maturato negli anni.

In entrambi i casi l’impresa di assicurazione, non avendo ricevuto la richiesta di pagamento, trattiene presso di sé le somme spettanti al beneficiario. Nella generalità dei casi, precisa DE Polis, si tratta quindi di un problema di doppia non-informazione: da un lato il beneficiario non è informato dell’esistenza della polizza a suo vantaggio, dall’altro la compagnia non è informata dell’evento che rende liquidabile la polizza. La consapevolezza di questo doppio aspetto contiene la chiave per una soluzione duratura della questione.

Un’indagine del 2017 ha fatto emergere 4 milioni di polizze vita per le quali le imprese non erano in grado di dire se l’assicurato era vivo o deceduto, con situazioni estreme, come le 2.000 polizze di ultracentenari.

Ivass: la lettera al mercato

L’Ivass, nella suddetta lettera, rammenta che le imprese di assicurazione devono effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, una verifica dell’esistenza in vita degli assicurati di polizze vita o infortuni e per effettuare tale verifica è previsto che le imprese di assicurazione possano accedere all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente – ANPR, di recente divenuta operativa.

L’obbligo introdotto dalla disposizione normativa è teso ad agevolare la verifica da parte delle imprese di assicurazione dell’esistenza in vita o dell’eventuale decesso degli assicurati in modo che possano attivarsi tempestivamente per la liquidazione delle somme dovute ai beneficiari prevenendo il fenomeno delle polizze dormienti. In considerazione di tale finalità e in attesa della definizione delle modalità di accesso delle imprese di assicurazione all’ANPR, l’IVASS offre anche quest’anno alle compagnie, nell’interesse dei beneficiari delle polizze, il servizio di incrocio tra i codici fiscali degli assicurati e l’Anagrafe Tributaria, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate.

I dati raccolti dall’IVASS aiuteranno le imprese di assicurazione ad individuare le polizze da pagare ai beneficiari, che dovranno essere contattati per una pronta liquidazione dei capitali assicurati.

L’Ivass perciò chiede alle imprese interessate di fornire, entro il 28 febbraio 2022, gli elenchi dei codici fiscali degli assicurati dei contratti in vigore al 31 dicembre 2021 presenti nei propri portafogli ed emessi nell’esercizio delle attività rientranti nei rami vita.
Potranno inoltre essere forniti anche i codici fiscali dei contratti non più in vigore, per i quali le imprese hanno dubbi sulla esistenza in vita degli assicurati e/o necessità di verificare la eventuale data del decesso. I dati dovranno essere sottoposti ad un controllo formale prima della trasmissione all’IVASS ed inviati, secondo le specifiche allegate alla presente, unitamente al nominativo e ai recapiti di un referente (telefono e indirizzo e-mail).
Come di consueto, conclude l’Istituto, una volta ottenute le informazioni dall’Anagrafe Tributaria, l’IVASS restituirà a ciascuna impresa i codici fiscali relativi a persone decedute con l’indicazione della data di morte, nonché i codici fiscali per i quali non è risultato possibile un abbinamento con i dati dell’Anagrafe Tributaria (perché non presenti o errati) per consentire le opportune verifiche da parte della compagnia (ricerca dei beneficiari, liquidazione delle polizze, conferimento al Fondo Dormienti).