Polizze Cat Nat: senza assicurazione stop a contributi pubblici. Via libera al decreto

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E’ ufficiale lo slittamento dell’obbligo per le imprese di stipulare polizze catastrofali. Con 128 voti favorevoli e 79 astensioni dalle opposizioni, la Camera ha dato il via libera al decreto legge con le “Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”. Nessun voto contrario.
Il testo, che ora passa al Senato e dovrà essere convertito in legge entro il 30 maggio, introduce importanti novità su obblighi assicurativi contro eventi naturali come alluvioni o terremoti.
Polizze catastrofali: proroga slitta per le imprese
Cuore del decreto è la proroga dell’obbligo per le imprese di assicurarsi contro i danni causati da eventi naturali. Le nuove scadenze sono:
- Grandi imprese: obbligo confermato al 31 marzo 2025, ma entra ufficialmente in vigore il 30 giugno 2024.
- Medie imprese: avranno tempo fino al 1° ottobre 2025.
- Piccole e microimprese: scadenza prorogata a fine 2025.
Si ricorda che, indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte, tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese, hanno l’obbligo di stipulare l’assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali. Sono escluse dall’obbligo solamente le imprese agricole.
Tra le modifiche più rilevanti c’è il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi, che affiancherà Ivass nel monitoraggio dei contratti assicurativi. Obiettivo? Evitare rincari e speculazioni sui premi. Il controllo potrà partire anche su segnalazione delle stesse compagnie assicurative.
Il decreto chiarisce anche un punto chiave: chi non è in regola con l’assicurazione non potrà accedere a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche in caso di disastri naturali. Vale sia per gli aiuti diretti che per eventuali fondi speciali attivati durante le emergenze.
Il testo introduce inoltre regole precise per calcolare il valore dei beni assicurati. In particolare per gli immobili, si prende come riferimento il valore di ricostruzione a nuovo. Per i Beni mobili invece si considera il costo di rimpiazzo. Infine per i Terreni, si guarda al costo di ripristino dopo il danno.
Il decreto specifica che le compagnie sono tenute ad assicurare anche immobili costruiti o ampliati con titolo edilizio valido, oppure regolarizzati tramite sanatoria, o in corso di condono. Insomma, niente più scuse per escludere coperture a certe tipologie di edifici.
Come va usato l’indennizzo? Solo per riparare i danni
Un altro punto importante riguarda l’uso dell’indennizzo. In caso di sinistro, i soldi ricevuti devono essere usati esclusivamente per ripristinare i beni danneggiati. Se il proprietario non lo fa, l’imprenditore che utilizza quell’immobile ha comunque diritto ad un rimborso pari al 40% dell’indennizzo come compensazione per il lucro cessante e al rimborso dei premi assicurativi già pagati e delle spese contrattuali sostenute.