Assicurazioni

Polizze Cat Nat: i chiarimenti sull’obbligo di assicurare le imprese dalle catastrofi naturali

Dopo la proroga in extremis arrivano i primi chiarimenti. Parliamo delle polizze Cat Nat, ossia quelle assicurazioni contro le calamità naturali che le imprese devono obbligatoriamente stipulare entro il 1° ottobre 2025 o il 1° gennaio 2026, a seconda che si tratti rispettivamente di medie imprese e PMI.

L’obbligo era in scadenza il 31 marzo scorso ma poi, considerando le pressioni delle associazioni di rappresentanza del settore, il governo ha deciso un rinvio differito, rimanendo però aperte alcune controversie.

Ora il Mimit, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, fornisce chiarimenti con le risposte ad una serie di FAQ pubblicate sul suo sito.

Polizze catastrofali: i chiarimenti del Ministero

Vediamo nel dettaglio le risposte fornite alle singole domande dal Ministero.

Azienda in leasing: chi deve stipulare la polizza

Se l’impresa non abbia terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali di proprietà, ma utilizzi tali beni per la propria attività di impresa ad altro titolo (ad esempio affitto o leasing), l’imprenditore deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.

Quali beni aziendali devono essere assicurati

Secondo la normativa, le aziende devono assicurare terreni, fabbricati, impianti e macchinari, fino ad attrezzature industriali e commerciali.

Beni gravati da abuso edilizio: sono soggetti all’obbligo assicurativo?

In tal caso la risposta del ministero è negativa. Secondo la normativa, sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione”.

Beni immobili in costruzione: sono soggetti all’obbligo assicurativo?

Anche in tal caso la risposta è negativa.

Si possono stipulare polizze collettive?

Il Mimit risponde che l’obbligo di stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali può essere assolto anche con l’adesione a polizze collettive.

Quali sono le imprese soggette all’obbligo di stipulare una polizza Cat Nat?

Il ministero chiarisce che, indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte, tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese, hanno l’obbligo di stipulare l’assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali. Sono escluse dall’obbligo solamente le imprese agricole.

Quando occorre adeguare le polizze già in essere?

Per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.

Attività in casa: occorre stipulare la polizza?

Nel caso di un imprenditore che svolge la propria attività presso la propria abitazione, se l’immobile è impiegato per l’esercizio dell’attività di impresa, questa ricade nel perimetro dell’obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività d’impresa.

Il regime sanzionatorio

Come precisa la normativa, un’impresa, per avere accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, deve stipulare una polizza assicurativa. Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione in particolare si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. Secondo il MIMIT  è la singola Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione a dare attuazione alla disposizione, “definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall’articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2024, n. 39”.

Inoltre il ministero precisa che le sanzioni operano dal “provvedimento attuativo” quindi quanto stabilito non è retroattivo e non si applica a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici ottenuti dalle imprese prima dello scadere dei termini previsti dal DL n 39/2025 .