Economia

Pensioni, quali sono i rischi se si versano i contributi in ritardo?

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La Bce ha alzato i tassi di interesse con effetti su vari ambiti tra cui le pensioni, in particolare sui versamenti all’Inps pagati in ritardo. E’ lo stesso Istituto nazionale di previdenza sociale con la circolare n. 17 dell’8 febbraio 2023 a precisarlo.

La Bce alza i tassi: gli effetti sulle pensioni

La Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 2 febbraio 2023, ha innalzato di 50 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema  che, a decorrere dall’8 febbraio 2023, è pari al 3%.

Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili.

Cosa significa? Che l’interesse di dilazione che si applica per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 9% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dall’8 febbraio 2023. L’Inps rende noto che i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

A decorrere dall’8 febbraio 2023, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 9% annuo.

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 9%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di gennaio 2023.

Ma la decisione della Banca Centrale Europea, che ha definito, a decorrere dall’8 febbraio 2023, l’innalzamento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale, comporta anche la variazione della misura delle sanzioni civili.

In particolare, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari all’8,50% in ragione d’anno (tasso del 3% maggiorato di 5,5 punti). Resta ferma, in caso di evasione contributiva, la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Inoltre, in caso di procedure concorsuali, le sanzioni ridotte dovranno essere calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. La riduzione resta subordinata alla condizione preliminare dell’avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese e il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale. Pertanto la riduzione massima sarà pari al tasso legale 5%, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti 7%.