Economia

Pensione di reversibilità: dal nipote all’ex coniuge, ecco a chi spetta

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Non solo coniugi: la pensione di reversibilità ora spetta anche ad altri soggetti, quali separati, divorziati, superstiti di unioni civili, figli, nipoti. Così una sentenza della Corte Costituzionale (n.88 del 2022) ha sancito che la pensione di reversibilità  spetta anche agli eredi maggiorenni inabili al lavoro a carico del soggetto deceduto e in particolare stabilisce l’illegittimità costituzionale dell’art 38 del DPR 818 1957 nella parte di cui esclude tale ipotesi.

In seguito la circolare dell’Inps n. 19 del 2022 ha fornito ulteriori precisazioni sui soggetti che hanno diritto all’assegno. Ma andiamo nel dettaglio e cerchiamo di capire cos’è la pensione di reversibilità, a chi spetta e da quando anche alla luce della sentenza della Consulta e della circolare dell’Inps.

Pensione di reversibilità: cos’è e a chi spetta

Sulla base di quanto scrive l’Inps on line sul suo sito, La pensione ai superstiti è un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del pensionato (pensione di reversibilità) in favore dei familiari superstiti.

La pensione di reversibilità è pari ad una quota percentuale della pensione del dante causa. Hanno diritto al trattamento pensionistico in quanto superstiti:

  • il coniuge o l’unito civilmente;
  • il coniuge separato;
  • il coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell’assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Nel caso in cui il dante causa abbia contratto nuovo matrimonio dopo il divorzio, le quote spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato sono stabilite con sentenza dal Tribunale.

  • I figli minorenni alla data del decesso del dante causa ;
  • I figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall’età;
  • I figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21° anno di età;
  • I figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano l’università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il 26 anno di età.

In assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i genitori dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione e risultino a carico del lavoratore deceduto;

In assenza del coniuge, dei figli o del genitore o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i fratelli celibi e sorelle nubili dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione, siano a carico del lavoratore deceduto.

La circolare n. 19 del 2022 dell’Inps riconosce il diritto alla pensione ai superstiti in favore del coniuge separato per colpa o con addebito della separazione con sentenza passata in giudicato senza diritto agli alimenti.

Così il documento di prassi precisa che il coniuge separato – anche se con addebito o per colpa senza diritto agli alimenti – è equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite, in favore del quale opera la presunzione della vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest’ultimo, e pertanto ha diritto alla pensione ai superstiti. Nelle ipotesi in cui la pensione ai superstiti sia stata liquidata in favore di un’altra categoria di superstiti il cui diritto risulti concorrente (ad esempio i figli) ovvero incompatibile (ad esempio, fratelli, sorelle, genitori) con quello del coniuge superstite separato, il riconoscimento del diritto alla pensione in favore di quest’ultimo comporta la ricostituzione o la revoca della pensione già liquidata, con effetto dalla decorrenza originaria.

In tali casi non si procederà al recupero delle somme corrisposte

Quanto spetta e come fare domanda

La pensione ai superstiti è pari ad una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato deceduto. Le aliquote di reversibilità sono stabilite così di seguito:

  • al solo coniuge spetta il 60%
  • al coniuge e un figlio l’80%
  • al coniuge e due o più figli spetta il 100%

Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote di reversibilità sono le seguenti:

  • ad un figlio spetta il 70%
  • a due figli spetta l’80%
  • a tre o più figli spetta il 100%
  • ad un genitore spetta il 15%
  • a due genitori spetta il 30%
  • ad un fratello/sorella spetta il 15%
  • a due fratelli/sorelle spettano il 30%

La domanda deve essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.