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Partite IVA, quali sono i destinatari della sospensione di contributi e versamenti

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La bozza del decreto legge di aprile, che secondo le previsioni del governo dovrebbe essere approvata ufficialmente dopo Pasqua, prevede ulteriori sospensioni per le scadenze fiscali e contributive per le partite Iva. Vediamo quali sono al momento le ipotesi allo studio dell’esecutivo.
In totale il decreto potrebbe prevedere spese per 35 miliardi di euro, comprensive di un nuovo bonus per i lavoratori autonomi che potrebbe passare dai 600 euro previsti per marzo agli 800 euro.

Per gli esercenti di attività di impresa, arte e professione: è prevista, nella bozza, la sospensione, per aprile e maggio, dei versamenti delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali, nonché l’Iva e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente. I versamenti dovranno essere effettuati nel mese di giugno 2020, oppure scaglionati in cinque rate mensili sempre a partire da giugno. Per accedere a queste agevolazioni i requisiti sono i seguenti:

  • Ricavi o compensi non superiori ai 50 milioni di euro nel 2019, con un calo del fatturato o dei compensi non inferiore al 33% nei mesi di marzo 2020 rispetto al marzo 2019 o nell’aprile 2020 rispetto all’aprile 2019.
  • Oppure, ricavi o compensi superiori ai 50 milioni di euro nel 2019, con un calo percentuale del fatturato nei mesi di marzo o aprile 2020 pari o superiore al 50% (anziché del 33%).
  • O ancora, possono beneficiare della detta sospensione anche i contribuenti la cui attività è stata avviata dopo il 31 marzo 2019.

Esenzione ritenuta d’acconto

Secondo quanto anticipato dal Sole 24 Ore, infine, una norma del decreto in lavorazione prevederebbe, inoltre l’esenzione dalle ritenute d’acconto per le somme percepite ad aprile e maggio 2020 per quei contribuenti con ricavi o compensi non superiori ai 400mila euro nel 2019.

Tale esenzione si applica “per redditi di lavoro autonomo e altri redditi o per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, a condizione che nel mese prima i contribuenti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato”.