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Opzione donna, quali sono i requisiti per la pensione anticipata

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Non solo Quota 102. Tre le misure previdenziali inserite nella legge di bilancio 2022 è prevista anche la proroga al 31 dicembre 2021 del termine per maturare i requisiti richiesti per accedere all’Opzione donna, l’accesso alla pensione anticipata prevista per alcune categorie di donne.

L’Inps ha definito con il messaggio n. 169 del 2022 le istruzioni utili per accedere al pensionamento ma prima è bene soffermarci su cosa sia Opzione donna e cosa prevede.

Opzione donna: cos’è

La cosiddetta “Opzione donna” è un trattamento pensionistico introdotto dal decreto legge n. 4 del 2019 e calcolato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ed erogato, a domanda, in favore delle lavoratrici dipendenti e autonome che hanno maturato i requisiti previsti dalla legge entro il 31 dicembre 2028 poi prorogato fino al 2020.

Il decreto legge 4/2019 aveva previsto infatti la possibilità di ricorrere all’opzione donna alle lavoratrici che avessero maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome) entro il 31 dicembre 2018.

Inoltre si prevedeva che a tale trattamento si applicassero le decorrenze (cosiddette “finestre”) pari, rispettivamente, a:

  • 12 mesi per le lavoratrici dipendenti
  • 18 mesi per le lavoratrici autonome.

Il termine era stato poi prorogato al 31 dicembre 2020 dalla precedente legge di bilancio. Ai fini del conseguimento della pensione è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è invece richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratrice autonoma.

La legge di bilancio 2022 ha esteso la possibilità del pensionamento anticipato “Opzione donna” alle lavoratrici che, al 31 dicembre 2021, abbiano compiuto:

  • 58 anni di età, se dipendenti,
  • 59 anni di età, se autonome.

In entrambi i casi è richiesto che le suddette lavoratrici abbiano maturato almeno 35 anni di contributi, a condizione che optino per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, l’Inps precisa che è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi:

  • 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
  • 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Le lavoratrici del comparto Scuola e AFAM possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2022 e dal 1° novembre 2022.

 Alle lavoratrici madri, che accedono al trattamento, non si applicano le disposizioni previste dal comma 40 dell’articolo 1 della legge 335/95, la cosiddetta riforma Dini.

La riforma in particolare ha previsto alcune agevolazioni per le lavoratrici madri ossia che a prescindere della assenza o meno dal lavoro al verificarsi dell’evento maternità, è riconosciuto ad essa un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di 4 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 12 mesi oppure, in alternativa, la possibilità per il calcolo del trattamento economico della pensione dell’applicazione del moltiplicativo del montante relativo all’età di accesso alla pensione, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, maggiorato di due anni in caso di tre o più figli. Inoltre, in caso di figli oltre il sesto anno di età, di coniuge o di genitori, purché conviventi, portatori di handicap, è previsto per assenze dal lavoro l’accredito figurativo per la durata di 25 giorni nel limite massimo complessivo di 24 mesi.

 Le lavoratrici che hanno perfezionato i requisiti entro il 31 dicembre 2021 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile.

La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 1° febbraio 2022, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive della stessa, e al 2 gennaio 2022, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive dell’AGO.

La domanda per l’accesso a Opzione Donna va presentata online all’Inps attraverso il servizio dedicato. In alternativa, si può fare la domanda tramite contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile o tramite degli enti di patronato e intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.