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L’Agenzia delle Entrate: sì all’esenzione Iva

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Quale è il corretto trattamento fiscale, ai fini Iva, da riservare alle prestazioni rese da una costituenda società di servizi dedicata allo svolgimento centralizzato di analisi di laboratorio in favore di aziende socie che si occupano materialmente della raccolta del materiale organico da esaminare (campioni di sangue e similari), per poi consegnarlo alla società di servizi che, una volta eseguite le analisi di laboratorio richieste, restituisce i relativi referti a ciascun associato?
A tale quesito risponde l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 87 / E dello scorso 12 luglio, stabilendo che alla suddetta società di servizi spetta l’esenzione contenuta nell’articolo 10, punto 18, del Dpr n. 633/1972 , relativa alle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza. Nel fornire questi chiarimenti, le Entrate hanno fatto riferimento a precedenti pronunce.
ello specifico è stata richiamata la circolare n. 25 del 3 agosto 1979, parte terza, con la quale l’Amministrazione finanziaria ha già precisato che le prestazioni rese da laboratori di analisi mediche, in quanto finalizzate all’accertamento diagnostico, sono contraddistinte da una stretta e diretta attinenza con le professioni sanitarie e rientrano, pertanto, tra le attività ammesse a fruire del regime di esenzione.
Una definizione che prescinde dalla forma organizzativa prescelta ai fini dell’esercizio dell’attività, essendo pertanto ininfluente che il laboratorio di analisi sia costituito in forma autonoma o associativa ( come nel caso in esame ) e dal fatto che il laboratorio sia diretto da un medico, un biologo o un chimico.
Così come risultano essere ininfluenti, ai fini dell’applicazione della norma di favore, le caratteristiche del soggetto che paga o richiede la prestazione.
Questi può essere infatti la persona che riceve la diagnosi, la cura o la riabilitazione o anche una struttura intermedia che si inserisce nel rapporto tra il paziente/cliente e il professionista chiamato a rendere la prestazione sanitaria.
Il tutto perché, ai fini dell’applicazione dell’esenzione, il criterio fondamentale è da ricercarsi nella finalità di prestazioni a favore della persona: in tal senso rientrano nel campo di applicazione della norma le analisi mediche e le ricerche cliniche effettuate sull’individuo ma non quelle eseguite al fine di stabilire affinità genetiche o quelle fisico-chimiche, nelle quali è evidente l’assenza dello scopo diagnostico, curativo o riabilitativo della persona stessa.
Si tratta di un tema sul quale c’è una sostanziale corrispondenza con l’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia Europea ( sentenza n. C-141/00 del 10 settembre 2002 ) per la quale l’applicazione dell’esenzione Iva alle prestazioni sanitarie deve essere valutata in relazione alla natura delle prestazioni fornite, a prescindere dalla forma giuridica che riveste il soggetto che le rende.
Restando in tema di diritto comunitario, nella risoluzione in esame, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato anche la sentenza dell’ 11 gennaio 2001 ( causa c- 76/ 99 ) con la quale sempre la Corte di Giustizia ha ritenuto applicabile l’esenzione Iva alle indennità forfetarie spettanti a un laboratorio che effettua prestazioni di prelievo e successiva trasmissione a un laboratorio specializzato, nel presupposto che siano “….prestazioni strettamente connesse alle analisi…”, con la conseguenza che devono necessariamente seguire il medesimo regime fiscale di queste ultime, scontando, quindi, l’esenzione dall’Iva.
Appare evidente dunque, in considerazione dell’indirizzo espresso dalla giurisprudenza europea e richiamato dall’Amministrazione Finanziaria, che si possano includere nell’ambito di applicazione della norma di esenzione contenuta nell’articolo 10 del Dpr 633/1972 le prestazioni di analisi mediche e ricerche cliniche effettuate da una costituenda società in favore dei laboratori associati; prestazioni che possono, a giudizio dell’Agenzia delle entrate, legittimamente beneficiare della norma di favore.
di Alberto Savarese