Economia

Criptovalute: come sono tassati i proventi

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Nelle ultime settimane il bitcoin, la maggiore criptovaluta al mondo si è stabilizzata in area 20.000 dollari dopo il tentativo sfumato la scorsa settimana di riagganciare quota 22.000 dollari.  Dopo il grande crollo della prima metà del 2022, con quotazioni più che dimezzate, gli investitori si aspettano ora un ulteriore dimezzamento del valore.

Senza dubbio bitcoin e soci sono diventati una costante quando si parla di investimenti. Ma nel mondo delle criptovalute, il quadro normativo è alquanto incompleto e confuso, anche e soprattutto dal punto fiscale. Chi scambia e investe in monete digitali è sottoposto a tassazione? Quale? L’Agenzia delle Entrate ha cercato di fare il punto con un lungo interpello, il numero 956-771 del 2022. Il documento di prassi firmato dall’Amministrazione finanziaria fa il punto sugli interessi e i proventi dello staking.

Cos’è lo staking delle criptovalute

Lo staking delle criptovalute significa in parole povere detenere una determinata quantità di criptovaluta per un certo periodo di tempo in portafoglio, al fine di riceverne una ricompensa. In sostanza, lo staking è un processo che consente ai possessori di una specifica moneta cripto di guadagnare ricompense.

Lo staking, come scrive il sito di eToro, deriva dal meccanismo PoS (Proof-of-stake), utilizzato da una rete blockchain distribuita, dove i miner blockchain possono minare o convalidare le transazioni di blocco in base al numero di monete che hanno. Maggiore è il numero di monete che detengono, maggiore sarà il loro potere di mining. Le ricompense di staking sono condivise con gli utenti che possiedono i cripto-asset (come eToro e i nostri clienti) e che delegano i loro diritti di voto a gruppo di staking. Maggiore è il numero di convalide delegate a un gruppo di staking, maggiore sarà la possibilità di essere eletti per produrre il blocco successivo e maggiori saranno le ricompense che probabilmente verranno ricevute.

Non tutte le criptovalute però possono essere oggetto di staking. Infatti, solo le cripto-monete, più recenti, che adottano il modello di consenso PoS possono essere usate per lo staking. In sintesi, in un primo momento il validatore compra una certa quantità di monete (PoS). Poi, le stesse sono archiviate dentro il relativo wallet e infine, in base al quantitativo di criptovalute congelate l’utente potrà ricevere delle ricompense. Il sistema è molto più semplice e veloce rispetto al mining di cripto-valute (PoW)Lo staking di criptovalute ha, inoltre, costi inferiori rispetto al mining e non necessita del lavoro costante dell’utente.

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla tassazione

Come ricorda l’Agenzia delle Entrate nel suo interpello dedicato allo staking, le operazioni che riguardano la compravendita di criptovalute sono soggette alle imposte dirette perché trova applicazione la norma che regola le operazioni in valute estere tradizionali, cioè l’articolo 67, comma 1-ter, del TUIR che prevede che la cessione a titolo oneroso di criptovalute sia soggetta all’applicazione dell’aliquota del 26 per cento nel caso di plusvalenze, a condizione che lo giacenza dei depositi e dei conti corrente dell’investitore per almeno 7 giorni consecutivi sia superiore a 51.645,59 euro.

Per quanto riguarda lo staking, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che questa attività è assimilabile al reddito da capitale, sul quale si applica l’imposta sostitutiva del 26% con ritenuta alla fonte che viene effettuata dall’intermediario sostituto d’imposta. Viene pertanto escluso che lo staking sia tassabile come reddito diverso.

Nel dettaglio, gli interessi e i proventi derivano dall’impiego di capitale. Il Fisco definisce un reddito di capitale (e non redditi diversi) l’attività di staking per la “validazione diffusa” nell’ambito dei processi blockchain: di fatto, un interesse attivo. Il soggetto che non opera tramite intermediari italiani che effettuano ritenuta, è quindi tenuto a quantificare e tassare le plusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi. Dunque, la precisazione dell’Agenzia delle Entrate è che l’attività di staking di criptovalute è tassata come reddito di capitale e non come reddito diverso e su di essa si applica una tassazione del 26%, anziché quella in base alle aliquote personali crescenti.