Economia

Certificazione Unica 2023: ecco quando sarà inviata

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C’è tempo fino al 16 marzo 2023 per la consegna da parte dei datori di lavoro e sostituti di imposta della Certificazione Unica, il vecchio Cud, che certifica redditi percepiti, necessaria per preparare la dichiarazione dei redditi.

Certificazione Unica 2023: cos’è e a cosa serve

I sostituti d’imposta utilizzano la Certificazione unica 2023 (Cu), per attestare:

  • redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • redditi di lavoro autonomo;
  • provvigioni;
  • redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.

Soggetti obbligati all’invio

Per il periodo d’imposta 2022, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, da rilasciare al percipiente entro il 16 marzo 2023. Sono tenuti all’invio del flusso telematico entro il 16 marzo 2023:

  • coloro che nel 2022 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, coloro che nel 2022 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all’Inail;
  • soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’Inps (precedentemente obbligati alla presentazione del Mod. O1/M), ad esempio: le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia;
  • le Amministrazioni sostituti d’imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell’INPS gestione Dipendenti Pubblici, nonché gli enti con personale iscritto per opzione all’Inps gestione Dipendenti Pubblici.

Come e quando si presenta

Il termine ultimo per effettuare l’invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uniche è fissato al 16 marzo 2023 (31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata). Il sostituto d’imposta che nell’anno 2023 ha prestato assistenza fiscale deve trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni Mod. 730/2023 e i corrispondenti prospetti di liquidazione (Mod. 730-3) nonché le schede riguardanti le scelte (Mod. 730-1) entro i seguenti termini:

  • 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
  • 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
  • 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
  • 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
  • 30 settembre per quelle presentate dal 1 al 30 settembre.

Il flusso deve essere presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso:

  1. direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione;
  2. tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R.22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica.

Le novità della Certificazione Unica 2023

Tra le principali novità del modello troviamo:

  • il “bonus carburante” previsto dal Dl n. 21/2022 (decreto “Ucraina”), secondo il quale, le somme relative ai buoni carburante o analoghi titoli ceduti, senza corrispettivo, da aziende private ai lavoratori dipendenti, per l’acquisto di carburanti, non concorrono alla formazione del reddito nel limite di 200 euro, anche nell’ipotesi in cui le stesse siano state erogate in sostituzione del premio di risultato
  • nel prospetto dei familiari a carico è stato inserito l’assegno unico universale erogato dall’Inps da marzo 2022 e la fine del precedente regime di detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, sono cambiati, infatti, i criteri per l’attribuzione delle detrazioni per i familiari a carico.
  • nuove modalità di attribuzione del trattamento integrativo previsto in caso di imposta lorda superiore alla detrazione spettante, riconosciuto per i redditi non superiori ai 15mila euro ma attribuibile, in presenza di determinati requisiti, per i redditi fino a 28mila euro
  • i dati relativi ai contributi versati ai sotto conti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (Pepp) di cui al regolamento Ue 2019/1238, come stabilito dal Dlgs n. 114/2022. Analogo inserimento è stato effettuato anche nella sezione “redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta” in quanto la norma fa riferimento anche alle stesse prestazioni pensionistiche, erogate sotto forma di rendita e di capitale
  • aggiornato il set informativo, presente nelle annotazioni, relativo alla detrazione spettante per canoni di locazione per un importo pari al 20% dell’ammontare del canone di locazione e, comunque, entro il limite massimo di 2 mila euro.