Economia

Bonus autonomi esteso ai professionisti senza partita Iva

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Il bonus autonomi è stato esteso anche ai non titolari di partita Iva. A prevederlo il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, guidato da Marina Calderone.

In particolare, la novità riguarda l’estensione ai lavoratori autonomi e professionisti non titolari di partita Iva dell’accesso all’indennità una tantum di 200 euro prevista dal cosiddetto Decreto Aiuti, incrementata di altri 150 euro per i redditi sotto i 20mila euro dal decreto Aiuti-ter (D.L. n. 144/2022, convertito nella Legge n. 175/2022).

Il decreto interministeriale firmato il 7 dicembre scorso dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone e dal Ministro delle Finanze, Giancarlo Giorgetti è stato registrato dalla Corte dei Conti: si modifica così l’originaria previsione attuativa del D.M. 19 agosto 2022, pubblicato sulla G.U. n. 224 del 24 settembre, con cui si indicavano come beneficiari esclusivamente i lavoratori autonomi e i professionisti titolari di partita Iva.

La misura aveva come obiettivo il contrasto al caro vita dovuto all’aumento dei costi dell’energia e all’aggravarsi della situazione internazionale. Disposta dal decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 prevedeva l’istituzione di un Fondo, ulteriormente finanziato con decreto legge 9 agosto 2022 n. 115, convertito con modificazioni dalla L. n. 142/2022. Successivamente il beneficio è stato ulteriormente incrementato di altri 150 euro sempre per le medesime categorie, per i redditi più bassi.

L’ampliamento previsto dal nuovo decreto interessa una platea potenziale di ulteriori 30mila lavoratori autonomi e circa 50 mila professionisti, tra cui circa 30 mila specializzandi in medicina e chirurgia.

Bonus 200 euro e bonus 150 euro: cosa sono

Il bonus una tantum da 200 euro è l’indennità introdotta dal governo Draghi con il decreto aiuti. L’Inps ricorda che possono presentare domanda i lavoratori:

  • domestici;
  • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • stagionali, a tempo determinato e intermittenti;
  • iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • autonomi occasionali privi di partita Iva;
  • incaricati alle vendite a domicilio.

L’Inps ricorda che i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, riceveranno l’indennità dai propri datori di lavoro e che la domanda di bonus da parte dei lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti nonché degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo deve essere presentata esclusivamente se tali lavoratori non percepiscono il bonus direttamente dal datore di lavoro in quanto titolari di rapporto di lavoro nel mese di luglio 2022. Inoltre i beneficiari delle indennità Covid-19, di cui ai decreti Sostegni e Sostegni bis, e i titolari delle prestazioni NASpI e DIS-COLL nel mese di giugno 2022, otterranno l’erogazione d’ufficio del bonus 200 euro da parte dell’Inps, senza necessità di inoltrare la domanda.

Il Decreto Aiuti ter ha ufficialmente stanziato il bonus 150 euro.  È, a tutti gli effetti, un’indennità una tantum, che ha lo scopo di aiutare le famiglie con redditi al di sotto di 20 mila euro lordi l’anno. Serve per sostenere le spese delle bollette.

Il contributo è stato previsto dal Decreto Aiuti Ter, che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 23 settembre 2022, ed è stato finanziato con uno stanziamento pari a circa 3 miliardi di euro per l’anno in corso. Le modalità di erogazione del bonus 150 variano in base alla categoria di appartenenza dei beneficiari. Il contributo è previsto per le seguenti categorie di beneficiari:

  • lavoratori dipendenti;
  • lavoratori autonomi (con o senza partita Iva);
  • titolari di rapporto di lavoro co.co.co;
  • lavoratori stagionali e dello spettacolo;
  • dottorandi e assegnisti;
  • percettori del reddito di cittadinanza;
  • collaboratori sportivi;
  • pensionati.

Riceveranno il bonus 150 euro nel corso del mese di febbraio 2023 le seguenti categorie di lavoratori:

  • titolari nel mese di novembre 2022 delle prestazioni NASpI, DIS-COLL, mobilità in deroga e trattamenti di importo pari alla mobilità;
  • beneficiari di disoccupazione agricola 2021;
  • già beneficiari delle indennità Covid-19;
  • lavoratori autonomi occasionali, i venditori a domicilio e tutte le altre categorie di destinatari che devono presentare domanda all’Inps.