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Anniversario della Carta: ipocrisia costituzionale

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Anniversario della Carta: ipocrisia costituzionale

Ieri è partito da Milano il tour per festeggiare il 70esimo anniversario della Costituzione italiana. Dal premier Gentiloni al Sindaco Sala, dal ministro Lotti al Presidente del Comitato storico per gli anniversari di interesse nazionale Franco Marini, tutti presenti al Palazzo Reale di Milano e tutti, in modo corale, si sono spesi a inneggiare i tanti valori contenuti nella nostra Carta costituzionale.

È un testo ancora attuale, ha esordito Gentiloni aggiungendo che “È un testo vivo, con i suoi principi irremovibili, con l’idea che la forma di governo migliore sia la democrazia. Forma di governo che va certo alimentata con le innovative forme di partecipazione, ma che deve conservare le sue istituzioni senza rassegnarsi alla semplificazione dell’urlo e al mito e alla banalizzazione della rete e che non va piegata al pensiero della sovranità autarchica e della superiorità delle regole economiche”.

A seguire, tutti hanno detto qualcosa a sostegno della Carta più bella del mondo senza annoverare alcuna osservazione o esigenza di cambiamento.

Ho la sensazione che quando si inneggia alla nostra Carta ci si riferisca ai “Principi fondamentali”, ai diritti e doveri dei cittadini, ai rapporti etico-sociali, ai rapporti economici o politici racchiusi fra l’articolo 1 e l’articolo 54, sui quali mai nessuno ha pensato di metterli in discussione.

I problemi, se mai condivisibili, riguardano l’assetto organizzativo per fare funzionare questo pachiderma che è la pubblica amministrazione!

Ipocrisia elevata a sistema. Molte cose non vanno nella nostra Carta, ma nessuno ne parla perché non è di moda anzi, ancora più quando si ricopre un ruolo Istituzionale, sembra blasfemo anche solo fare qualche puntualizzazione in più, qualche riferimento alla vita reale dei cittadini.

Modello organizzativo

Già dal 2001, con il decreto legislativo n.231 è stata introdotta nel nostro Ordinamento “La responsabilità amministrativa d’impresa delle persone giuridiche” per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

In pratica, quando un dipendente – sia pure apicale – di una società commette un reato a beneficio o nell’interesse dell’azienda da cui dipende ne risponde personalmente secondo il principio che la “responsabilità penale è personale – ex art.27 Costituzione”.

Pensiamo per un attimo al caso di un dirigente di un’azienda privata che, al fine di vincere un appalto pubblico, corrompe un funzionario della pubblica amministrazione. Di tale illecita condotta ne risponderà in termini penali lo stesso dipendente, mentre l’azienda ne risponderà in termini di responsabilità amministrativa avendone ricevuto un beneficio per aver vinto un appalto pubblico in modo irregolare.

Per quanto la stesura di un Modello organizzativo non sia obbligatorio per le imprese, esso rappresenta una esimente laddove, in presenza di condotte penalmente rilevanti poste in essere dai dipendenti, dimostri di aver istituito un Modello organizzativo d’impresa in grado di scongiurare o comunque ridurre significativamente la commissione di condotte illecite da parte dei propri dipendenti.

In tal senso oltre al Codice etico, vengono statuiti dei comportamenti virtuosi con la contemporanea istituzione di un Organismo interno di vigilanza – dotato della massima autonomia e professionalità – un percorso di formazione di tutti i dipendenti, una verifica costante per eventuali adeguamenti o cambi di rotta del Modello organizzativo.

In tal senso, gli adeguamenti e aggiornamenti del Modello organizzativo previsti, sono per lo più in funzione del mutato quadro giuridico per l’ampliamento dei reati presupposto e dei maggiori rischi di responsabilità amministrativa d’impresa, in stretta relazione con la natura e i campi di interesse dell’attività imprenditoriale.

Queste regole di sostanziale buon senso non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale – ex 3° comma art.1 d.lgs 231/01.

In pratica, si dice con questo articolo che la Costituzione, inteso come il Modello organizzativo dello Stato, può rimanere intatta per 70 anni e va bene così, non è prevista alcuna rivisitazione  o adeguamento per meglio facilitare la vita reale dei cittadini.

Ma tant’è!

Riforma costituzionale

Per evidenziare la ragioni di questa “ipocrisia costituzionale” voglio citare qualche esempio, di cui peraltro ho già parlato in altre occasioni, dalla cui lettura emerge a mio avviso la fondamentale esigenza di una seria manutenzione dell’impianto, di questo Modello organizzativo obsoleto, costoso, inefficiente e non adeguato ai tempi e che invece di aiutare, complica significativamente la vita dei cittadini e delle imprese.

1° esempio

“”Il Pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale – Art.112 Costituzione”.

Voglio introdurre l’argomento di oggi con il dettato costituzionale da sempre adorato ed amplificato da tanti soloni costituzionalisti come un principio sacrosanto che, lontano dalla realtà, scongiura ogni sorta di discrezionalità nell’azione inquirente e in qualche caso ahimè, persecutoria del magistrato.

Se aveva un senso nel ’48, quando il Paese doveva difendersi da possibili rigurgiti fascisti o monarchici, oggi non ha più senso e cerco di sintetizzarne le ragioni. Recentemente  la suprema Corte di Cassazione ha assolto un senzatetto accusato di aver rubato wurstel e formaggio in un supermercato per un valore di circa quattro euro.

“Il fatto non costituisce reato”: con questa motivazione è stata completamente annullata, senza rinvio, la condanna per furto inflitta dalla Corte di Appello di Genova ad un giovane straniero senza fissa dimora, affermando che non è punibile chi, in stato di estremo bisogno, ruba al supermercato piccole quantità di cibo per soddisfare una “imprescindibile esigenza di alimentarsi”.

Buon senso applicato da parte degli Ermellini, potendo concludere con il detto popolare che tutto è bene quel che finisce bene, verrebbe da dire!

Tuttavia, la vicenda di cronaca giudiziaria appena descritta, ci impone qualche interrogativo, quale:

  • Era proprio necessario percorrere ben tre gradi di giudizio (Tribunale, Corte di Appello e Cassazione) per giungere ad una conclusione tanto ovvia che una qualunque massaia dotata di senso comune, avrebbe parimenti pronunciato?
  • assistere ad una perenne ed infinita elencazione di disfunzioni, inefficienze, carenze strutturali, organiche etc., con un aumento vertiginoso del contenzioso penale e civile, ricevendo continui richiami e spesso sanzioni dalla Corte europea di Strasburgo per la lungaggine dei processi;
  • che “il fatto non costituisce reato”, pur in presenza di un dettato Costituzionale così poco illuminato (dove l’azione penale è obbligatoria a prescindere), si sarebbe potuto acclarare attraverso una preliminare valutazione circa l’opportunità dell’avvio dell’azione penale?
  • Possiamo alla fine della giostra, nel terzo millennio, continuare a spendere tempo e soldi per quisquiglie di questa portata?

Ai posteri l’ardua sentenza … ahimè, Costituzione permettendo!

2° esempio

Mi riferisco alla c.d. “legislazione concorrente” prevista dal 3° comma dell’articolo 117 della Costituzione vigente.

Un autentico incubo che introdotta nel 2001, allo stato è stata capace di centuplicare il contenzioso Stato/Regioni davanti alla Consulta, laddove non ci si trova d’accordo nella soluzione di problemi come la sicurezza del lavoro, istruzione, tutela della salute, alimentazione, protezione civile, governo del territorio, , porti e aeroporti, grandi reti di trasporto e di navigazione, valorizzazione dei beni culturali e ambientali e altro ancora.

Per spiegare la scelleratezza Costituzionale di questo articolo, voglio pensare all’imprenditore di Palermo che, avendo vinto un appalto per la realizzazione di una grande opera pubblica a Milano, ha la necessità di fare un trasporto speciale (penso ad una GRU o altro mezzo meccanico) dalla Sicilia alla Lombardia attraversando l’Italia intera.

Deve fare dieci domande a dieci Regioni diverse e attendere altrettante autorizzazioni perché il trasporto è regolamentato in modo diverso da ciascuna Regione sul territorio.

Secondo voi, nel terzo millennio, possiamo ancora continuare con questo scempio al buon senso? Aspetto suggerimenti!

 

NOTA BENE: Le opinioni espresse e le raccomandazioni formulate sono da considerare personali e non rispecchiano necessariamente quelle di Wall Street Italia, i cui orientamento e linea editoriale rimangono indipendenti e neutri.