Economia

Ok decreto mutui: banca può espropriare casa a chi salta 18 rate

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ROMA (WSI) – La banca potrà vendere subito l’immobile, senza più passare dal tribunale, nel caso in non vengano pagate 18 rate di mutuo, anche non consecutive. Ma non sarà un obbligo. Il pignoramento immediato è previsto solo se nel contratto di mutuo le parti, banca e cliente, abbiano previsto l’inserimento della cosiddetta clausola di inadempimento.

E’ questa la novità più importante del decreto legislativo approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri in recepimento di una direttiva comunitaria, la n. 17/UE/2014 sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, il cosiddetto decreto mutui.

La clausola di inadempimento sarà in ogni caso facoltativa e potrà essere inserita esclusivamente per i contratti sottoscritti dalla data di entrata in vigore delle nuove norme. Cosa significa? In parole povere che il pignoramento immediato da parte della banca non potrà essere retroattivo, quindi le nuove norme non valgono per i “vecchi” finanziamenti.

Al fine di tutelare i consumatori che sottoscrivono contratti di credito relativi a beni immobili (mutui immobiliari garantiti da ipoteche o finalizzati all’acquisto del diritto di proprietà su un immobile), è prevista l’assistenza obbligatoria per il cliente della banca di un consulente qualora scelga di inserire nel contratto di mutuo, la clausola inadempimento.

Le nuove norme sulla vendita immediata della casa da parte della banca si applicano però solo a:

  • mutui aventi ad oggetto la concessione di credito garantito da ipoteca su un immobile residenziale;
  • mutui finalizzati all’acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato.

Per venire incontro ai consumatori in difficoltà a pagare le rate del mutuo, il decreto prevede inoltre che la Banca d’Italia, nelle disposizioni attuative, abbia particolare riguardo allo stato di bisogno del consumatore. Come si legge nella nota diramata da Palazzo Chigi:

“Le parti possono convenire, attraverso clausola espressa, che in caso di inadempimento del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene dato a garanzia, o dei proventi della vendita del bene stesso, comportino l’estinzione dell’intero debito anche se il valore del bene immobile restituito (o i proventi) sia inferiore al debito residuo”.

Qualora il valore dell’immobile o i proventi dalla vendita siano invece superiori al debito residuo, il consumatore ha diritto all’eccedenza. Il consumatore può, poi, acconsentire al trasferimento della proprietà dell’immobile “in caso di inadempimento prevede l’applicabilità solo per i futuri contratti”.