Economia

Bitcoin entra nella dichiarazione dei redditi

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Chi possiede criptovalute dovrà dichiararle nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi. La Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate ha risposto a una istanza di interpello presentata da un contribuente chiarendo che i Bitcoin e le altre valute digitali devono essere trattate come una valuta estera tradizionale. Cioè, nel dettaglio, con l’applicazione delle stesse regole di tassazione per redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalla cessione “a pronti” di valuta estera emessa da una Banca Centrale.

Con la Circolare 38/E del 23 dicembre 2013, l’Agenzia delle Entrate aveva esteso l’obbligo di compilazione del quadro RW del modello Redditi PF anche alle attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari finanziari. Questa previsione sarebbe applicabile anche per le valute digitali, vista la mancanza di territorialità implicita nella tecnologia della blockchain.

Come chiarito dall’interpello, la normativa attuale prevede che “i proventi da cessione a titolo oneroso di valuta riveniente da depositi e conti correnti esteri assumono rilevanza fiscale se, nel periodo d’imposta, la giacenza media di tali depositi e conti correnti calcolata utilizzando il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento, è superiore al controvalore di 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi consecutivi”. La somma viene calcolata

Per capire di più sulla tassazione delle criptovalute si calcoli che alla dicitura “depositi e conti correnti esteri” corrispondono i portafogli elettronici di Bitcoin (wallet), mentre il “tasso di cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento” (“primo gennaio dell’anno in cui si verifica il presupposto di tassazione”) corrisponde al rapporto di cambio tra valuta virtuale ed euro. La plusvalenza viene conteggiata come differenza tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto. Il valore così calcolato dovrà essere dichiarato nel quadro RT del Modello Unico PF e sarà tassato con imposta sostitutiva del 26%.

Per l’Agenzia delle Entrate il Bitcoin va considerato come una normale attività finanziaria suscettibile di produrre redditi imponibili in Italia. L’Agenzia chiarisce anche che il possesso di criptovalute non genera alcun obbligo di versamento dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari (Ivafe).