Economia

Smart working nella PA: Brunetta illustra le Linee Guida

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L’adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentito a tutti i lavoratori ma l’amministrazione pubblica che vuole applicare lo smart working deve garantire “l’invarianza dei servizi resi all’utenza”. Così si legge nelle Linee guida presentate dal ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta ai sindacati sullo smart working nella PA.

Smart working nella PA: le linee guida del ministro Brunetta

Durante la fase più acuta dell’emergenza, come rilevato la ricerca dell’Osservatorio Smart Working della School of Management del Politecnico di Milano, lo Smart Working ha coinvolto il 97% delle grandi imprese, il 94% delle PA italiane e il 58% delle PMI, per un totale di 6,58 milioni di lavoratori agili, circa un terzo dei lavoratori dipendenti italiani, oltre dieci volte più dei 570mila censiti nel 2019.  Finita l’emergenza, poche settimane il ministro Brunetta aveva annunciato la fine del lavoro agile per i dipendenti pubblici.

Arrivano le indiscrezioni in merito alle linee guida illustrate ai sindacati dal ministro della Pa Renato Brunetta, linee guida per “delineare la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa cosiddetta agile avendo riguardo al diritto alla disconnessione, al diritto alla formazione specifica, al diritto alla protezione dei dati personali, al regime dei permessi e delle assenze ed alla compatibilità con ogni altro istituto del rapporto di lavoro e previsione contrattuale”.

Le presenti linee guida – si legge nel testo della premessa – anticipano in parte quello che sarà previsto nei ccnl per tutti i comparti e sono rivolte alle pubbliche amministrazioni e agli altri enti ad esse assimilati tenuti a prevedere misure in materia di lavoro agile, ed hanno l’obiettivo di fornire indicazioni per la definizione di una disciplina che garantisca condizioni di lavoro trasparenti, che favorisca la produttività e l’orientamento ai risultati, concili le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori con le esigenze organizzative delle pubbliche amministrazioni, consentendo, ad un tempo, il miglioramento dei servizi pubblici e dell’equilibrio fra vita professionale e vita privata”.

L’adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentito a tutti i lavoratori – siano essi con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato. E’ la PA ad individuare le attività che possono essere effettuate in lavoro agile, fermo restando che sono esclusi i lavori in turno e quelli che richiedono l’utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili”.

Inoltre, l’amministrazione nel dare accesso al lavoro agile ha cura di conciliare le esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico, nonché con le specifiche necessità tecniche delle attività. In ogni caso deve essere individuata una fascia di inoperabilità (disconnessione) – nella quale il lavoratore non può erogare alcuna prestazione lavorativa. Tale fascia coincide con il periodo di 11 ore di riposo consecutivo (di cui all’art. 17, comma 6, del Ccnl 12 febbraio 2018) a cui il lavoratore è tenuto.

Il lavoratore pubblico in smart working deve essere dotato di idonea dotazione tecnologica e per accedere alle applicazioni del proprio ente può essere utilizzata esclusivamente la connessione Internet fornita dal datore di lavoro. Se il dipendente ha un cellulare di servizio, è possibile inoltrare le chiamate dall’interno telefonico del proprio ufficio sul cellulare di lavoro. In nessun caso può essere utilizzato un’utenza personale o domestica del dipendente per le ordinarie attività di servizio

“L’amministrazione deve prevedere apposite modalità per consentire la raggiungibilità delle proprie applicazioni da remoto. Se le applicazioni dell’ente sono raggiungibili da remoto, ovvero sono in cloud, il dipendente può accedere tranquillamente da casa ai propri principali strumenti di lavoro. Alternativamente si può ricorrere all’attivazione di una Vpn (Virtual Private Network, una rete privata virtuale che garantisce privacy, anonimato e sicurezza) verso l’ente, oppure ad accessi in desktop remoto ai server. Inoltre, l’amministrazione, dovrà prevedere sistemi gestionali e sistema di protocollo raggiungibili da remoto per consentire la gestione in ingresso e in uscita di documenti e istanza, per la ricerca della documentazione, etc.”.

Infine, sempre secondo le indiscrezioni, la bozza introduce tra il lavoro a distanza anche quello da remoto che a differenza del lavoro agile (lo smart working) avrà vincoli di orario e di sede.

“Il lavoro da remoto – si legge – può essere prestato anche, con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, attraverso una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, che comporta la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell’ufficio al quale il dipendente è assegnato”.