Economia

Russia: congelati i beni degli oligarchi in Italia. Cosa significa

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Russia: congelati i beni degli oligarchi in Italia. Cosa significa

L’Occidente risponde alla guerra in Ucraina avviata dal Presidente russo Vladmir Putin con una controffensiva tutta finanziaria a colpi di sanzioni. Nel mirino gli oligarchi russi, ricchissimi uomini d’affari i cui interessi coinvolgono vari aspetti e vari Paesi tra cui anche l’Italia.

L’Unione europea ha così stilato una black list con i nomi di 26 persone, oligarchi da sempre vicini al presidente russo. “L e sanzioni che vengono imposte alla Russia sono come una dichiarazione di guerra” ha dichiarato proprio Putin.

“Molto di ciò che sta accadendo ora e di ciò a cui stiamo assistendo e di ciò che accadrà – ha detto Putin, citato dall’agenzia Interfax – è senza dubbio un modo per combattere contro la Russia. E queste sanzioni che ci vengono imposte sono come una dichiarazione di guerra”

Soffermandoci proprio sul nostro paese, sono stati sottoposti al congelamento nelle ultime ore due megayacht e svariati immobili (tra cui anche una villa del Seicento) tra Sardegna, Liguria, Lombardia e Toscana, del valore complessivo di 143 milioni di euro.
E’ stata la Guardia di finanza a sequestrare nel dettaglio ad Alisher Usmanov una villa sul golfo del Pevero ad Arzachena, in Sardegna, del valore di circa 17 milioni di euro, vari immobili situati nella provincia di Como, del valore di circa 8 milioni di euro, a Vladimir Roudolfovitch Soloviev e un mega yacht del valore di 50 milioni di dollari, localizzata nel porto di Sanremo a Gennady Nikolayevich Timchenko.

Oligarchi: cosa prevede la legge sul congelamento in Italia

A regolare la materia del “congelamento” delle risorse economiche degli oligarghi russi in Italia è il decreto legge del 22 giugno 2007, numero 109, recante “misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale”.

Il provvedimento prevede in primo luogo che per congelamento di risorse economiche si intende “il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l’affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia”.

Il  decreto in questione detta misure per “prevenire l’uso del sistema finanziario a scopo di finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa”.

Non si applica alle sanzioni di natura commerciale nei confronti di paesi terzi, incluso l’embargo di armi. Contestualmente, presso il ministero dell’economia è istituito il comitato di sicurezza finanziaria, composto da 15 membri e presieduto dal direttore generale del tesoro. Il comitato – integrato da un rappresentante dell’agenzia del demanio – “adotta ogni atto necessario per la corretta e tempestiva attuazione delle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite, dall’Unione europea e dal ministro dell’economia e delle finanze”.

Il decreto prevede inoltre che è il ministro dell’economia, su proposta del comitato, a disporre il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, “anche per interposta persona fisica o giuridica, da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità”. Il congelamento dura sei mesi, “rinnovabili nelle stesse forme fino a quando ne permangano le condizioni”. Le risorse economiche congelate “non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo”. Ed è vietato mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti designati o stanziarli a loro vantaggio.

Il congelamento è efficace dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e “non pregiudica gli effetti di eventuali provvedimenti di sequestro o confisca, adottati nell’ambito di procedimenti penali o amministrativi, aventi ad oggetto i medesimi fondi o le stesse risorse economiche”.

E’ l’agenzia del demanio a provvedere alla custodia, all’amministrazione e alla gestione delle risorse congelate, come si legge nel decreto. In caso di cancellazione dalle liste o di autorizzazione all’esenzione dal congelamento, il comitato chiede al nucleo speciale di polizia valutaria della guardia di finanza di darne comunicazione all’avente diritto.

Con la stessa comunicazione, quest’ultimo è invitato a prendere in consegna i beni entro sei mesi. Dalla cessazione delle misure di congelamento e fino alla consegna, è sempre l’agenzia del demanio a curare la gestione delle risorse economiche.