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Processo Eternit, era prescritto prima ancora di iniziare

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TORINO (WSI) – Tanto rumore per nulla. Era già scritto prima che iniziasse: il processo Eternit per il disastro ambientale e le morti provocate dalle polveri d’amianto non avrebbe potuto essere portato a compimento.

Il processo è stato infatti prescritto prima ancora del rinvio a giudizio dell’imprenditore svizzero del colosso dell’amianto, Stephen Schmideiny.

È il punto principale emerso dalle motivazioni della sentenza della Cassazione, che sono state depositate oggi. Il verdetto del 19 novembre scorso ha sancito il cancellamento dei risarcimenti alle vittime.

Cassazione “a far data dall’agosto dell’anno 1993” era ormai acclarato l’effetto nocivo delle polveri di amianto la cui lavorazione, in quell’anno, era stata “definitivamente inibita, con comando agli Enti pubblici di provvedere alla bonifica dei siti”.

“E da tale data – prosegue il verdetto – a quella del rinvio a giudizio (2009) e della sentenza di primo grado (13/02/2012) sono passati ben oltre i 15 anni previsti” per “la maturazione della prescrizione in base alla legge 251 del 2005”.

Ma perché si è aspettato tanto e si è lasciato che la prescrizione intervenisse addirittura prima della sentenza di primo grado? Nelle motivazioni si parla di “Imputazione sbagliata”.

“Il Tribunale – spiega infatti la Cassazione – ha confuso la permanenza del reato con la permanenza degli effetti del reato, la Corte di Appello ha inopinatamente aggiunto all’evento costitutivo del disastro eventi rispetto ad esso estranei ed ulteriori, quali quelli delle malattie e delle morti, costitutivi semmai di differenti delitti di lesioni e di omicidio”.

Resta aperta una nuova pista, riguardante l’inchiesta avviata dal procuratore torinese Raffaele Guariniello per omicidio volontario con dolo eventuale in relazione a 256 lavoratori morti a Casale a causa delle polveri d’amianto.

La difesa del magnate svizzero sostiene che si tratti di un caso di doppio giudizio che contravviene al principio giuridico del “ne bis in idem”, in virtù del quale non si può essere giudicati due volte per lo stesso fatto.

(DaC)