Economia

Ottava salvaguardia esodati: requisiti e modalità per fare domanda

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Sono circa 30,700 gli ultimi lavoratori italiani definiti “esodati”. Si tratta in pratica dei lavoratori penalizzati dalla riforma Fornero del 2011, rimasti senza lavoro e senza pensione. Per questi ultimi, è intervenuto il governo con la Legge di Stabilità 2017 ampliando l’ambito di quella che prima era la settima salvaguardia.

Si tratta della cosiddetta ottava salvaguardia, misura che consentirà l’eccezionalità di mantenere in vigore le vecchie regole di pensionamento ante-Fornero, nei confronti di determinati soggetti che il governo ha ritenuto meritevoli di una particolare tutela alla luce del fatto che erano prossimi alla pensione prima dell’avvento di quella famigerata riforma.

Va ricordato che erano circa 170mila lavoratori quelli che al 31 dicembre 2011 avevano già siglato accordi per la risoluzione del rapporto di lavoro o che erano già usciti dal mondo del lavoro perché certi di andare in pensione nel breve periodo ma che di fatto, si videro spostare in avanti le date di uscita dagli inasprimenti della Fornero.

Con la nuova salvaguardia, si dovrebbero tutelare gli ultimi 30mila lavoratori vittime della riforma. Questi ultimi avranno tempo fino al 2 marzo 2017 per presentare richiesta di accesso alla pensione di vecchiaia o anzianità, sulla base di quanto disposto con decreto ministeriale e dalla recente circolare Inps con il quale sono stati definiti tempi e modalità di presentazione delle domande.

Esodati, chi è interessato dall’ottava salvaguardia

In base alla circolare Inps, i lavoratori interessati a rientrare nella cosiddetta ottava salvaguardia sono:

  1. 11.000 lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge n. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451:
    – a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011; ovvero, nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione, precedente alla data del licenziamento, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale, previa esibizione della documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale, anche in mancanza di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011;
  2. 9.200 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione di cui all’articolo 1, comma 194, lettere a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
  3. 7.800 lavoratori cessati di cui all’articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
  4. 700 lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. La decorrenza della pensione deve essere 6 gennaio 2019;
  5. 800 lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.

I lavoratori che rispettano i requisiti richiesti dovranno presentare domanda di accesso all’Ispettorato territoriale del Lavoro entro il 2 marzo 2017 accompagnata da un documento di identità. Sul sito del Ministero del Lavoro sono pubblicati i moduli di domande e le certificazioni necessarie. Bisognerà inoltre produrre l’apposita documentazione che sarà necessaria all’Inps per valutare l’accesso alla pensione anticipata.

Dopo la data fissata del 2 marzo i soggetti che hanno prodotto domanda, riceveranno le lettere attestanti il diritto ad accedere alla pensione con la salvaguardia, come reso noto dalla circolare dell’Inps.