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Lavoro dipendente: pronte nuove ritenute

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In materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente, vige il cosiddetto “principio di onnicomprensività”, in base al quale la retribuzione imponibile è costituita non solo da redditi monetari, ma anche da quelli in natura. Si tratta di quegli elementi conosciuti come fringe benefits. Un esempio classico di tale forma di retribuzione è rappresentata dal veicolo concesso in uso al dipendente non solo per l’attività lavorativa, ma anche per fini personali (cosiddetto uso promiscuo del veicolo). La normativa che disciplina la fattispecie ha subito recentemente diverse modifiche in più occasioni, che hanno reso necessario dei chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria.Uno di questi è contenuto nella circolare 21/ E emanata lo scorso 17 aprile dall’Agenzia delle Entrate, provvedimento nel quale si forniscono delucidazioni circa la corretta applicazione delle ritenute da effettuare, a opera dei sostituti d’imposta, ai dipendenti a cui sia stato affidato un veicolo in uso “promiscuo”. Le modifiche cui si è fatto cenno hanno interessato l’articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir, inerente proprio la valutazione del fringe benefit in questione.
Le novità sono state introdotte, con un primo intervento, dal decreto legge n. 262 del 2006. Questo provvedimento ha innalzato la quota percentuale (dal 30 al 50 per cento) da applicare al compenso in natura scaturente dall’uso promiscuo del veicolo, per determinarne il reddito imponibile. Un importo che — è opportuno ricordarlo — deriva dal calcolo del costo chilometrico d’esercizio indicato dalle tabelle Aci (approvate con decreto e pubblicate in Gazzetta Ufficiale alla fine di ogni anno e in vigore per l’anno successivo), basato su una percorrenza forfetaria di 15mila chilometri , introducendo così una presunzione assoluta che prescinde dall’effettivo utilizzo del veicolo . Le suddette novità dovevano entrare in vigore dal periodo d’imposta 2006, ma gli effetti negativi sulla finanza pubblica derivanti dall’attuazione della sentenza della Corte di giustizia europea, nella causa C-228/05, riguardante la detrazione Iva sui mezzi di trasporto ha fatto spostare tutto di un anno. In tale contesto, si inserisce la previsione contenuta nella nuova versione dell’articolo 2, comma 72, del decreto legge n. 262/2006, dove si afferma che potranno essere modificate, in senso più favorevole al contribuente, le misure in esso indicate, relativamente alle disposizioni che limitano la deducibilità delle spese relative agli autoveicoli, laddove il Consiglio Ue autorizzi l’Italia a stabilire una percentuale ridotta della detrazione dell’Iva sull’acquisto di beni e sulle relative spese, riguardanti i veicoli aziendali. Lo stesso articolo 2, comma 72, riconosce, in tema di fiscalità di autoveicoli e ai soli fini del versamento degli acconti delle imposte sui redditi e dell’Irap, la possibilità di utilizzare le disposizioni previgenti più favorevoli al contribuente, sia per il periodo d’imposta 2006 che per i successivi.
La circolare 21/E, proprio nell’eventualità di una “più favorevole” modifica della normativa, chiarisce la possibilità di determinare gli imponibili e il versamento degli stessi acconti con il coefficiente del 30 per cento. Pertanto, il sostituto d’imposta dovrà, in sede di erogazione delle retribuzioni periodiche, calcolare le ritenute del 2007 considerando la quota percentuale del 30 per cento. Non è superfluo ricordare che, a seguito dell’omogeneizzazione delle basi imponibili ai fini fiscali e previdenziali per effetto dell’entrata in vigore del Dlgs n. 314/1997, le stesse considerazioni valgono anche per l’imponibile previdenziale. Nel caso in cui i sostituti d’imposta nei primi mesi del 2007 abbiano operato ritenute sulla base della più gravosa previsione del 50 per cento, potranno recuperare tali valori nel corso dell’anno oppure in sede di conguaglio di fine anno. Infine, i datori di lavoro dovranno indicare fra le annotazioni del Cud il valore del reddito in natura riferito all’utilizzo promiscuo del veicolo e le modalità di valorizzazione.

di Alberto Savarese