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Finanza, leasing inesistente: canoni indeducibili

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di Alberto Savarese

La funzione fondamentale dell’operazione di leasing finanziario è quella di prestito finalizzato all’acquisizione in godimento di un bene da parte dell’utilizzatore.
Quindi, se il bene manca o non è stato mai consegnato , il contratto di leasing non può considerarsi realizzato, e i relativi canoni, imputati fra i costi di competenza dell’esercizio, diventano indeducibili.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23230 dello scorso 27 ottobre, estendendo al campo delle imposte dirette il principio più volte ribadito in varie pronunce (sentenze 5038/1999, 9665/2000, 7498/2001, 12549/2001, 14710/2001, 15379/2002) relative all’ammissibilità della detrazioni Iva nell’ipotesi di assenza della consegna del bene .
In particolare la sentenza n. 15379/2002 si presta ad una estensione analogica , pur essendo riferita ad una imposta diversa, nel momento in cui recita testualmente che “…il mancato riscontro della causa contrattuale, in ragione della stretta interdipendenza esistente tra il contratto di acquisto e quello di concessione in godimento del bene mobile, esclude la realizzazione dell’operazione di locazione finanziaria (quale che sia lo stato soggettivo delle parti contraenti) e la possibilità di portare in detrazione la somma che la fattura, rilasciata da colui che appare come fornitore, indichi quale Iva addebitata a titolo di rivalsa..” e ancora che “…non è ammessa la detrazione dell’Iva da parte dell’acquirente, qualora risulti che il bene acquistato non sia mai stato consegnato all’utilizzatore..”
E’ dunque consolidato l’ orientamento in base al quale l’operazione di leasing può considerarsi realizzata solo con l’effettiva consegna del bene, e che esclusivamente tale circostanza può generare in capo al concedente il diritto alla detrazione dell’Iva a titolo di rivalsa.
Considerato ciò, possiamo vedere come la sentenza oggetto nel nostro commento ponga in essere una sorta di trasmigrazione di tali principi nel settore delle imposte dirette, rendendo indeducibili i canoni di leasing imputati dal lessee fra i costi di competenza dell’esercizio quando si accerta che il bene è inesistente ( nel caso specifico il concessionario non aveva mai esercitato alcuna attività ) ed , in quanto tale, di certo non può essere affidato in godimento all’utilizzatore.
Di conseguenza, “..la consegna mai avvenuta vizia la causa fondamentale del contratto atipico impedendo, nella sostanza, la realizzazione dell’operazione di leasing..”. Per i giudici infatti, “..la funzione fondamentale dell’operazione di leasing finanziario è quella di prestito finalizzato all’acquisizione in godimento di un bene da parte dell’utilizzatore” e “..ove manchino l’esistenza o la consegna del bene, quali dati oggettivi anche non dipendenti da particolari comportamenti delle parti, l’operazione di leasing non assolve alla sua funzione fondamentale, che è quella di prestito finalizzato all’acquisizione in godimento del bene medesimo da parte dell’utilizzatore, e l’esborso del concedente si risolve in una sorta di finanziamento per il soggetto che appare come venditore del bene, ma che in realtà non ne ha mai avuto o non ne ha mai perso la disponibilità..”. Ecco perché l’inesistenza del bene o la mancata consegna dello stesso, invalida l’operazione di leasing sia relativamente all’ imposizione indiretta — causando una indetraibilità dell’Iva — sia per quanto riguarda il campo dell’imposizione diretta — comportando l’inevitabile indeducibilità dei canoni.
Da segnalare inoltre il tenore letterale dell’inciso finale della sentenza, passo nel quale i giudici della Cassazione sottolineano che “….l’operazione deve considerarsi fittizia per inesistenza del bene..”.
Parole scelte sicuramente non a caso e che rendono possibile l’applicazione, nei casi simili a quello al centro della sentenza in esame , della disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, comportando la medesima disciplina e le stesse conseguenze relative all’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.