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F24 on-line: impossibile per il curatore

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Dopo decenni di attesa, proposte di legge, dibattiti, commissioni ministeriali, finalmente si procede all’adeguamento della disciplina della crisi dell’impresa. Le modifiche legislative sono state introdotte dal Governo con il provvedimento sulla competitività. Il Denaro propone un viaggio attraverso le principali novità.
di Domenico Posca

In seguito all’emanazione del decreto 223/06 del 4 luglio scorso (decreto Bersani) , dal primo ottobre 2006 i titolari di partita Iva dovranno effettuare il pa-gamento delle imposte e dei contributi solo in via telematica. La disposizione, introdotta dal comma 49 dell’articolo 37 del decreto, non prevedeva eccezioni e quindi interessa anche i soggetti falliti e per loro, il curatore fallimentare. Ne consegue che quest’ultimo, al quale il decreto in commento ha attribuito la qualifica di sostituto d’imposta, nel cor-so della procedura è tenuto a eseguire i pagamenti delle ritenute operate e delle imposte, se dovute. Le imposte che il curatore fallimentare può essere tenuto a versare durante il fallimento sono: l’Iva a debito in base alle liquidazioni periodiche, l’Irap in caso di esercizio provvisorio, l’Ires in fase di chiusura ove il residuo attivo sia superiore al patrimonio netto iniziale e l’Ici dovuta per il periodo tra la data di fallimento e quello di introito del prezzo.

Conto corrente
La nuova modalità di pagamento necessita di un conto corrente del contribuente fallito sul quale poter addebitare l’importo dell’F24 sia nel caso in cui si adotti la procedura “fisco on-line” sia avvalendosi di un intermediario abilitato al quale conferire specifico incarico. L’articolo 34 della riformata legge fallimentare, d’altro canto, prevede che le somme riscosse a qualsiasi ti-tolo dal curatore sono depositate su di un conto corrente intestato alla procedura fallimentare nella banca scelta dal curatore, per chiarire all’ultimo comma che le somme so-no prelevate con specifico mandato disposto dal giudice delegato.
Nel caso dei fallimenti pendenti e sottoposti alla vecchia norma, esiste un conto bancario nella forma del libretto nominativo sul quale si può operare tramite un mandato di pagamento disposto dal giudice delegato. Ne consegue che le modalità operative previste dalla norma fallimentare non sono compatibili con quelle del pagamento telematico introdotto dalla Bersani poiché la legge fallimentare consente l’utilizzazione delle somme disponibili sul conto solo con la presentazione del mandato cartaceo dell’ordine di prelievo con il quale la banca sblocca il conto do-po aver effettuato i neces-sari controlli interni.
L’obbligo di assolvere in via esclusivamente telematica i pagamenti da effettuare con il modello F24 crea difficoltà quasi insormontabili ai curatori fallimentari. La disciplina dei prelievi da parte del curatore è infatti assai severa, e violarla provoca la revoca del curatore, che diventa inoltre passibile di azione di responsabilità. Per questi motivi, la banca blocca il conto del fallimento, che può essere utilizzato di volta in volta per ogni operazione dietro materiale consegna della copia conforme del mandato di pagamento emesso dal giudice. E naturale che un conto bloccato non può essere addebitato, nemmeno per un pagamento di imposte, se non si provvede, in anticipo, a sbloccare quanto meno le somme necessarie. Non resterebbe quindi che chiedere al giudice la trasformazione del libretto in conto corrente. Oppure, il curatore dovrà utilizzare un proprio sistema home banking addebitando sul suo conto corrente l’importo dovuto e, contemporaneamente, o subito dopo, i richiedere il rimborso alla procedura, come se si trattasse di una spesa anticipata. Tenendo debita traccia di tutti i movimenti finanziari, per potersi difendere in caso di accertamento.

Modalità tradizionali
Secondo qualche commentatore, in questi casi si potrebbe continuare a versare con le modalità tradizionali, invocando le cause di non punibilità previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, oppure dallo Statuto del contribuente. Secondo questa tesi, il ricorso al modello cartaceo non sarebbe sanzionabile, in quanto non vi sono modalità operative sufficienti per garantire l’assolvimento degli obblighi da parte del curatore.
Non è tuttavia certo che l’amministrazione finanziaria non proceda comunque all’irrogazione di sanzioni che graverebbero sul curatore. Lo scorso 14 settembre l’Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa di chiarimenti sul nuovo obbligo, ha precisato che i contribuenti obbligati al versamento telematico ai quali fosse inibita per cause oggettive la possibilità di accedere a un proprio conto corrente bancario possono utilizzare il modello F24 cartaceo ovvero possono rivolgersi a un intermediario che aderisce al Cbi.
Tra essi possono senz’altro rientrare i curatori fallimentari e quindi, per il momento, sembrerebbe scongiurato il pericolo di incorrere nelle citate sanzioni.
In taluni casi, il problema potrebbe trovare soluzione per la nuova qualifica di sostituto d’imposta del curatore.
I crediti Iva generati nel corso della procedura derivanti dalle spese della massa documentate da fattura generano imposta che la procedura può legittimamente portare in detrazione. A questo punto il curatore potrà effettuare la compensazione, nel modello F24, delle eventuali ritenute da versare con il credito Iva. Così facendo, sarà possibile presentare un modello F24 a saldo zero che non richiederebbe l’indicazione di alcun conto corrente bancario.