(Teleborsa) – Il sistema delle detrazioni fiscali del 55% della spesa sostenuta per la realizzazione di interventi di risparmio energetico nel patrimonio immobiliare nazionale esistente è stato introdotto dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296. Lo si legge nel comunicato che segue la presentazione dei risultati emersi dal programma di detrazioni fiscali i cui dati sono stati forniti nel corso del Workshop “DETRAZIONI FISCALI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA: ANALISI, RISULTATI E PROSPETTIVE” che si è tenuto oggi all’ENEA, con la partecipazione dell’On. Stefano Saglia, Sottosegretario del Ministero dello Sviluppo Economico e del Commissario ENEA, ing. Giovanni Lelli. Il sistema delle detrazioni fiscali è stato introdotto per per la riqualificazione energetica globale dell’edificio; per interventi su strutture opache orizzontali; strutture opache verticali e finestre comprensive di infissi per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda; per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie acondensazione o, in alternativa, con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia. Successivamente, la proroga delle detrazioni del 55% e una serie di modifiche alla disciplina del beneficio sono state apportate dall’ art.1 commi 20 24 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008). Sotto il profilo tecnico, con il Decreto 11 marzo 2008 vengono definiti i nuovi valori limite di fabbisogno di energia primaria annua per la climatizzazione invernale nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti e i nuovi valori limite di trasmittanza termica per interventi sull’involucro edilizio. Sotto il profilo procedurale, invece, il riferimento normativo rimane il cosiddetto “Decreto Edifici” al cui interno sono contenuti tutte le condizioni per poter descrivere gli interventi di riqualificazione energetica. L’agevolazione consiste in una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ovvero dall’imposta sul reddito delle societa (IRES). In ragione delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010, ed effettivamente rimaste a carico del contribuente, per gli interventi di riqualificazione energetica sono fissati in base alla tipologia di intervento eseguito limiti massimi variabili da 30.000 € e 100.000 €.
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