Economia

Doppio acconto IMU e TASI in scadenza: non sempre si deve pagare

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Lunedì nero per i contribuenti italiani è il prossimo 17 giugno, quando saranno chiamati alla cassa per versare il doppio acconto Imu e Tasi per il 2019. Dopo che la legge di bilancio ha sbloccato gli aumenti imposti dai Comuni, il rischio rincaro è dietro l’angolo.

Tuttavia il calcolo dell’acconto sia per l’Imu che per la Tasi si effettuata sulla base delle aliquote deliberate lo scorso anno e poi entro ottobre toccherà alle nuove, da applicare al calcolo del saldo di dicembre. L’IMU e l’imposta municipale sugli immobili che ha preso il posto della vecchia Ici, mentre la Tasi è il tributo comunale sui servizi indivisibili (ad esempio la manutenzione stradale, la pubblica illuminazione). Ci sono dei casi però in cui entrambe le imposte non sono dovute e altri casi in cui sono dovute ma in misure ridotta.

IMU e Tasi: quando non si pagano

Sia l’IMU che la TASI non sono dovute sull’abitazione principale intesa come l’unità immobiliare in cui il soggetto e il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente. Per avere l’esenzione però deve trattarsi di un immobile che non sia di lusso, né di pregio, quindi tecnicamente non rientri nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Sono equiparate per legge all’abitazione principale:

  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari;
  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali
  • casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il comune, inoltre, ha la facoltà di equiparare all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

IMU e Tasi: quando si pagano in misura ridotta

Passando alle ipotesi di riduzioni, per l’unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale, si prevede la riduzione del 50% della base imponibile. Deve sempre trattarsi però di immobile che non rientra nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e purché ricorrano le seguenti condizioni:

  • il contratto di comodato sia registrato;
  • il comodante possieda un solo immobile in Italia;
  • il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.